Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine
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di modifica, che sono state al centro di intensi negoziati in occasione di triloghi tra la presidenza del Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione europea.
In seguito a tali negoziati, al Coreper del 1° aprile 2019 è stato raggiunto un consenso globale. La riserva di reazione rapida esistente (cat. 4), che doveva essere abolita, è stata mantenuta. La possibilità per l’Agenzia di eseguire rimpatri da Paesi terzi verso altri Paesi terzi è stata invece eliminata. Nel regolamento sono stati inseriti molti dettagli relativi ai diritti fondamentali. In particolare, sono previsti quaranta osservatori dei diritti fondamentali per la guardia di frontiera e costiera europea (che saranno integrati nella cat. 1). Le proposte di modifica avanzate dal Parlamento europeo per rafforzare il suo ruolo nella guardia di frontiera e costiera europea (sede nel consiglio di amministrazione dell’Agenzia, elezione del direttore) non sono state prese in considerazione.
Il Parlamento europeo ha approvato il testo in data 22 ottobre 2019. L’approvazione ufficiale del testo da parte del Consiglio dei ministri europei ha eccezionalmente avuto luogo con una procedura scritta, che si è conclusa in data 8 novembre 2019. La firma è stata apposta il 13 novembre 2019.
1.3 Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis di Schengen
In virtù dell’articolo 2 paragrafo 3 AAS, la Svizzera si è impegnata, in linea di massima, a recepire tutti gli sviluppi dell’acquis di Schengen decisi dall’UE dalla firma dell’AAS, avvenuta il 26 ottobre 2004, e, se necessario, a trasporli nel diritto svizzero.
L’articolo 7 AAS prevede una procedura speciale di recepimento e trasposizione degli sviluppi dell’acquis di Schengen. Innanzitutto l’UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l’avvenuta adozione di un atto che rappresenta uno sviluppo dell’acquis di Schengen. In seguito il Consiglio federale dispone di un termine di 30 giorni per comunicare all’UE se ed entro quale termine la Svizzera recepisce lo sviluppo. Il termine di 30 giorni decorre dalla data della sua adozione da parte dell’UE (art. 7 par. 2 lett. a AAS).
Se si tratta di un atto giuridicamente vincolante, la notifica da parte dell’UE nonché la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note che rappresenta per la Svizzera un trattato di diritto internazionale. Conformemente alle disposizioni costituzionali, questo trattato deve essere approvato sia dal Consiglio federale sia dal Parlamento e, in caso di referendum, dal popolo.
Il regolamento (UE) 2019/1896 di cui si prevede il recepimento è giuridicamente vincolante e abroga due regolamenti UE (regolamento [UE] n. 1052/20135 e regolamento [UE] 2016/1624) che la Svizzera ha recepito tramite scambio di note. Il recepimento deve pertanto avvenire mediante l’adozione di uno scambio di note.
5 Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11).