Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine
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sociale (obiettivo 13) nonché previene la violenza, la criminalità e il terrorismo e li combatte efficacemente (obiettivo 14).
Anche gli adeguamenti della legge federale del 16 dicembre 200510 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) non sono previsti nel programma di legislatura. Tuttavia, sono attuati nell’ambito dell’obiettivo 13.
2 Punti essenziali del regolamento UE
2.1 Compendio
Per rendere più efficaci i controlli alle frontiere esterne e i rimpatri delle persone interessate da una decisione d’allontanamento e per combattere la criminalità transfrontaliera, occorre riformare la guardia di frontiera e costiera europea e rafforzarne il mandato. La guardia di frontiera e costiera europea è composta dalle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere e responsabili in materia di rimpatrio nonché dall’Agenzia (cfr. art. 411). Come in passato, il regolamento (UE) 2019/1896 si concentra sulle attività riguardanti la sorveglianza di frontiera e i rimpatri.
Il regolamento (UE) 2019/1896 riprende il contenuto di due regolamenti esistenti (regolamento [UE] n. 1052/2013 e regolamento [UE] 2016/1624), sviluppandoli ulteriormente in modo puntuale.
Di seguito vengono elencati i principali ambiti normativi dei due summenzionati regolamenti, ripresi anche nel regolamento (UE) 2019/1896:
gestione europea integrata delle frontiere (art. 3);
responsabilità condivisa tra l’Agenzia e gli Stati Schengen (art. 7 e art. 4);
dovere di leale collaborazione (art. 11) e obbligo di scambio di informazioni (art. 12);
punto di contatto nazionale da definire da parte del rispettivo Stato Schengen (art. 13);
monitoraggio dei flussi migratori e analisi dei rischi (art. 29);
funzionari di collegamento dell’Agenzia negli Stati Schengen (art. 31);
valutazione delle vulnerabilità (art. 32);
assegnazione di livelli di impatto alle sezioni di frontiera esterna (art. 34);
regolamentazioni concernenti le azioni dell’Agenzia alle frontiere esterne, compreso l’avvio di operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere esterne ai fini della sicurezza delle frontiere (art. 36−39 e art. 41−42);
piani operativi per le operazioni congiunte (art. 38);
10 RS 142.20
11 Se non indicato altrimenti, si tratta di articoli del regolamento UE.