Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine

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fissato rigidamente, ma dipendere dal fabbisogno effettivo per gli impieghi operativi previsti. Sì è inoltre precisato che la fornitura di un numero così elevato di membri, in particolare di quelli da distaccare a lungo termine (cat. 2), rappresenta per gli Stati Schengen una grossa sfida sia a livello finanziario che in materia di personale. Nel regolamento (UE) 2019/1896 è stato pertanto fissato un numero massimo di membri (al massimo 10 000), da raggiungere gradualmente (da 6500 al massimo a 10 000 al massimo entro il 2027). Durante i negoziati è emerso sempre più chiaramente che la proposta di impiegare il corpo permanente già dal 2020 era troppo ambiziosa e non avrebbe potuto essere attuata né dall’Agenzia né dagli Stati Schengen. L’inizio dei distacchi è stato pertanto posticipato di un anno (2021 anziché 2020). Inoltre, il numero dei membri per la categoria 2 è stato dimezzato. Su richiesta degli Stati Schengen, è stato inoltre espressamente stabilito che il riesame del numero complessivo e della composizione del corpo permanente 2023 deve tener conto delle esigenze operative e del fabbisogno effettivo.

Molti Stati Schengen hanno espresso preoccupazione anche per i poteri esecutivi del personale della categoria 1 e la sua subordinazione all’Agenzia. Pertanto sono stati chiariti diversi punti relativi alla sovranità degli Stati Schengen. Ora il regolamento stabilisce esplicitamente che il personale della categoria 1 (così come il personale operativo delle cat. 2, 3 e 4) può esercitare i propri poteri esecutivi soltanto con l’autorizzazione dello Stato membro ospitante e che, in caso di operazione, rimarrà soggetto alla legislazione nazionale di tale Stato.

Le competenze previste nella proposta originaria della Commissione sono state infine trasferite al Consiglio, come richiesto dalla Svizzera e da altri Stati. Tra queste vi sono l’approvazione del ciclo politico strategico pluriennale e la decisione sull’azione urgente alle frontiere esterne qualora il funzionamento dello spazio Schengen risultasse compromesso.

Alcuni Stati, tra cui la Svizzera, hanno invitato la Commissione a trattare con una certa cautela gli aspetti finanziari e a utilizzare efficacemente le risorse messe a disposizione dell’Agenzia.

Per quanto riguarda l’ambito dei rimpatri, la presidenza austriaca aveva deciso di occuparsene separatamente. A fine 2018 è stato raggiunto un compromesso nel quadro di un «orientamento generale parziale». In particolare, è stato necessario discutere delle nuove competenze dell’Agenzia di sostenere anche i Paesi terzi nell’ambito dei rimpatri, prevenendo così l’immigrazione illegale. Con la possibilità di eseguire rimpatri da Paesi terzi verso altri Paesi terzi sono state sollevate numerose questioni giuridiche e politiche che, in alcuni casi, non hanno potuto essere risolte in modo definitivo.

Al Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi (Coreper) del 20 febbraio 2019, gli Stati Schengen hanno confermato l’accordo raggiunto sul compromesso del Consiglio. Nella stessa occasione il Coreper ha incaricato la presidenza del Consiglio di avviare il prima possibile dei negoziati con il Parlamento europeo.

In qualità di colegislatore, il Parlamento europeo aveva già esaminato la prima proposta della Commissione del 12 settembre 2018 e presentato numerose proposte