Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine
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Visto l’articolo 24 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/1896, la Commissione adotterà un atto di esecuzione che fissa i dettagli dei livelli di informazione dei quadri situazionali e le norme per l’istituzione di quadri situazionali specifici. L’atto di esecuzione indica il tipo di informazioni da fornire, i soggetti responsabili della raccolta, del trattamento, dell’archiviazione e della trasmissione di informazioni specifiche, i termini massimi per presentare relazioni, le norme per la sicurezza e la protezione dei dati nonché i relativi meccanismi di controllo della qualità.
Ai sensi dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2019/1896, gli Stati Schengen avranno diritto di ricevere su base annua dei fondi volti a sostenere lo sviluppo delle risorse umane nazionali, al fine di garantire il proprio contributo al corpo permanente di cui agli allegati II, III e IV. Tali fondi verranno erogati una volta terminato l’esercizio interessato e nel rispetto di determinate condizioni. Per attenuare gli effetti sugli Stati Schengen connessi all’assunzione di personale statutario da parte dell’Agenzia per il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, sarà opportuno sostenere gli Stati Schengen per coprire gli investimenti nella formazione del nuovo personale che sostituisce quello in partenza. Al fine di assicurare una procedura di richiesta uniforme per tale sostegno, la Commissione adotterà un atto di esecuzione secondo l’articolo 61 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2019/1896, il quale dovrà contenere, tra l’altro, meccanismi per i pagamenti anticipati laddove siano soddisfatte determinate condizioni e le modalità dei calcoli proporzionali.
Inoltre, l’Agenzia dovrà essere provvista delle necessarie capacità nella forma di un corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea (corpo permanente). A partire dal 2021 ed entro il 2027, questo dovrà essere gradualmente ampliato fino a 10 000 membri e dotato di tutti i mezzi necessari.
Il corpo permanente sarà costituito dal personale assunto e formato direttamente dall’Agenzia (cat. 1) e dal personale distaccato a lungo termine (2 anni, cat. 2) nonché per impieghi di breve durata (al massimo 4 mesi, cat. 3) inviato dagli Stati Schengen, oppure dal personale attinto dalla riserva di reazione rapida (cat. 4). In futuro, il contributo degli Stati Schengen alle categorie 2 e 3 sarà disciplinato in maniera vincolante negli allegati II e III del regolamento. Inoltre, il mandato dell’Agenzia nell’ambito dei rimpatri e della cooperazione con i Paesi terzi sarà rafforzato. Ora l’assistenza nell’ambito dei rimpatri potrà essere offerta anche su iniziativa dell’Agenzia in accordo con lo Stato Schengen interessato. Questa assistenza si estenderà a tutte le fasi del rimpatrio (dalla preparazione fino al rimpatrio vero e proprio) e comprenderà anche il rimpatrio volontario. Di conseguenza, l’Agenzia potrà fornire assistenza agli Stati Schengen anche nelle procedure di identificazione dei cittadini di Paesi terzi e di acquisizione dei documenti di viaggio. Allo stesso modo l’Agenzia dovrà essere in grado di adottare misure di assistenza per combattere efficacemente il problema dell’irreperibilità delle persone interessate da una decisione d’allontanamento. I singoli Stati che garantiscono questa gestione delle frontiere nel proprio interesse e nell’interesse comune di tutti gli Stati Schengen manterranno la responsabilità primaria delle frontiere esterne. Anche le decisioni sui rimpatri e sulla carcerazione amministrativa saranno di esclusiva competenza dei singoli Stati.