Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine
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assoggettamento dei membri delle squadre alle misure disciplinari del loro Stato di provenienza, purché essi non facciano parte del personale statutario (art. 43 par. 5);
copertura dei costi da parte dell’Agenzia durante gli impieghi di personale degli Stati Schengen (art. 45);
partecipazione degli Stati Schengen alla riserva di reazione rapida mediante il proprio personale (art. 58 e allegato IV);
uffici antenna per il coordinamento delle attività operative (art. 60);
acquisto o noleggio di attrezzatura tecnica da parte dell’Agenzia (art. 63) e della rispettiva riserva (art. 64);
cooperazione con Paesi terzi che si fondano anche su accordi sullo status (art. 71 e 73);
cooperazione degli Stati Schengen con i Paesi terzi (art. 72);
compiti e competenze dei membri delle squadre (art. 82);
responsabilità civile e penale dei membri delle squadre (art. 84 e 85);
statuto giuridico dell’Agenzia nonché sede, responsabilità, struttura, funzioni e composizione del consiglio di amministrazione, presidenza e riunioni del consiglio di amministrazione, votazioni, programmazione pluriennale e programma di lavoro annuale (art. 96−106);
meccanismo di denuncia in caso di violazioni concrete e motivate dei diritti fondamentali (art. 111).
L’articolo 123 del regolamento (UE) 2019/1896 prevede inoltre una progressiva abrogazione delle disposizioni di entrambi i summenzionati regolamenti. In linea di massima, la validità di tali regolamenti scadrà con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1896. Fanno eccezione gli articoli 20, 30 e 31 del regolamento (UE) 2016/1624, che rimangono applicabili fino al 1° gennaio 2021, nonché alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 1052/2012 (art. 9 e 10), che verranno abrogate solo con l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 25 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2019/1896.
Le nuove disposizioni proposte garantiranno l’integrazione di EUROSUR nella guardia di frontiera e costiera europea, al fine di migliorarne il funzionamento. In linea di massima verranno pertanto riprese le attuali disposizioni del regolamento (UE) n. 1052/2012 e ampliate in modo tale che in futuro determinati dati riguardanti le frontiere esterne aeree e i posti di frontiera dovranno essere trasmessi all’Agenzia. Per poter svolgere le proprie attività nell’ambito dell’analisi dei rischi, della valutazione di eventuali vulnerabilità e della valutazione della situazione in modo più efficace e mirato, l’Agenzia dovrà inoltre istituire e gestire una rete di comunicazione. A questo scopo, l’attuale sistema EUROSUR dovrà essere istituito quale quadro integrato per lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa all’interno della guardia di frontiera e costiera europea.