Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine
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Qualora, come nella fattispecie, l’approvazione dello scambio di note competa all’Assemblea federale, nella sua nota di risposta la Svizzera deve informare l’UE del fatto che, sul piano giuridico, potrà essere vincolata dallo sviluppo in questione soltanto «previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS). Dalla notifica dell’atto normativo da parte dell’UE, la Svizzera dispone di un termine massimo di due anni per recepire e trasporre lo sviluppo. L’eventuale referendum deve svolgersi entro tale termine, che scade il 15 novembre 2021.
Non appena la procedura nazionale è conclusa e tutti i requisiti costituzionali in vista del recepimento e della trasposizione dell’atto sono adempiuti, la Svizzera informa immediatamente e per scritto il Consiglio e la Commissione. Se non è richiesto referendum, la notifica ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario ed equivale alla ratifica dello scambio di note sul recepimento del regolamento (UE) 2019/1896.
Nella fattispecie, l’adozione formale del regolamento è avvenuta il 13 novembre 2019, vale a dire con la firma da parte dei presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio. Il regolamento è stato in seguito notificato alla Svizzera in data 15 novembre 2019. Il termine massimo per il suo recepimento e la sua trasposizione decorre pertanto dal 15 novembre 2019 e scadrà il 15 novembre 2021.
Il mancato recepimento di uno sviluppo dell’acquis di Schengen può comportare, nel caso estremo, la fine della cooperazione Schengen nel suo insieme e quindi, automaticamente, anche quella della cooperazione Dublino (art. 7 par. 4 AAS, art. 14 par. 2 AAD6).7
1.4 Rapporto con il programma di legislatura, con la pianificazione finanziaria e con le strategie del Consiglio federale
Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 20168 sul programma di legislatura 2015−2019 né nel decreto federale del 14 giugno 20169 sul programma di legislatura 2015−2019.
Tuttavia, il recepimento del regolamento UE rientra nell’ambito dell’obiettivo 4 del suddetto programma, presentato dal Consiglio federale al Parlamento, in base al quale la Svizzera intende rinnovare e sviluppare le proprie relazioni politiche ed economiche con l’UE.
La gestione integrata delle frontiere persegue gli obiettivi 13 e 14 del Consiglio federale: la Svizzera dirige la migrazione e ne utilizza il potenziale economico e
6Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relati-
vo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera,
RS 0.142.392.68.
7 Per l’intero messaggio «Accordi bilaterali II» vedi FF 2004 5273, n. 2.6.7.5.
8 Messaggio del Consiglio federale del 27 gennaio 2016 sul programma di legislatura 2015−2019, FF 2016 909.
9 FF 2016 4605