Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine

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Il 12 settembre 2018, la Commissione europea ha quindi presentato una proposta di regolamento per una nuova guardia di frontiera e costiera europea.3

L’obiettivo in materia di protezione delle frontiere esterne è sviluppare e attuare una gestione europea integrata delle frontiere sia a livello nazionale che dell’UE, il che risulta fondamentale per migliorare la gestione della migrazione. Inoltre si intende gestire efficacemente l’attraversamento delle frontiere esterne Schengen nonché affrontare le sfide migratorie e le potenziali minacce future a tali frontiere, contribuendo così alla lotta contro la criminalità transfrontaliera grave e garantendo un livello elevato di sicurezza interna nello spazio Schengen.

Il regolamento (UE) 2019/1896 (regolamento) è stato approvato il 13 novembre 2019 e notificato alla Svizzera il 15 novembre 2019. Esso costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen.

1.2 Svolgimento dei negoziati

Secondo l’articolo 4 dell’Accordo di associazione a Schengen (AAS)4, la Svizzera è autorizzata, nell’ambito del suo diritto di partecipazione, a partecipare ai gruppi di lavoro competenti del Consiglio dell’UE. In particolare, la Svizzera può esprimere il proprio parere e avanzare suggerimenti. Essa non gode tuttavia del diritto di voto (cfr. art. 7 par. 1 AAS).

Analogamente ai dibattiti per il regolamento (UE) 2016/2624, i lavori d’esame della proposta della Commissione europea si sono svolti a ritmo sostenuto. L’obiettivo era raggiungere un accordo tra il Consiglio dell’UE e il Parlamento europeo prima delle elezioni europee nella primavera 2019.

Sotto la presidenza austriaca e successivamente rumena si sono svolte diverse riunioni a Bruxelles. Queste ultime si sono tenute in seno ai gruppi di lavoro competenti del Consiglio, vale a dire nel Gruppo «Frontiere» (a livello di esperti) in materia di giustizia e affari interni (Consiglieri GAI) e nel relativo Consiglio (Consiglio GAI, a livello di ministri). Tutti questi organi si sono riuniti sotto forma di comitati misti (COMIX), vale a dire in presenza dei rappresentanti degli Stati associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (di seguito «Stati associati»). In occasione di queste riunioni, i rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni hanno presentato i propri punti di vista sul progetto di regolamento.

Sin dall’inizio, il numero complessivo e la composizione della guardia di frontiera e costiera europea sono stati oggetto di accese discussioni. Come altri Stati, la Svizzera ha sottolineato che il numero dei membri del corpo permanente non deve essere

3 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga l’azione comune n. 98/700/GAI del Consiglio, il regolamento (UE) 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (EUROSUR) e il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (EBCG 1.0) COM/2018/631 final.

4 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, RS 0.362.31.