Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 13 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 4Fedlex · Rapporto sui risultati

proprio Paese di provenienza o d’origine nel rispetto dei diritti fondamentali nonché la lotta alla criminalità transfrontaliera, la guardia di frontiera e costiera europea viene riformata e il suo mandato rafforzato.

La protezione delle frontiere esterne continua a essere una responsabilità condivisa tra l’Agenzia e le autorità dei singoli Stati Schengen preposte alla gestione delle frontiere. Gli Stati Schengen mantengono la responsabilità primaria della gestione delle loro frontiere esterne. Lo stesso vale per le decisioni sui rimpatri o gli ordini di carcerazione amministrativa, che rimangono di competenza esclusiva dei singoli Stati.

Inoltre, sulla base di una raccomandazione formulata nell’ambito dell’ultima valutazione Schengen, nella legge del 26 giugno 19987 sull’asilo (LAsi) va inserito un obbligo esplicito per il richiedente l’asilo interessato da una decisione d’allontanamento di lasciare lo spazio Schengen.

Oggetto della consultazione

L’oggetto della consultazione è il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624.

Di seguito sono illustrate le principali novità introdotte dal regolamento UE da recepire.

Costituzione di un corpo permanente

Tra il 2021 e il 2027 l’Agenzia costituisce un corpo permanente di 10 000 membri al massimo, che possono essere impiegati su richiesta, tra l’altro negli ambiti della protezione delle frontiere e dei rimpatri.

Il personale è suddiviso in quattro categorie che si distinguono per le loro competenze e per la durata d’impiego (cfr. art. 54−58 del regolamento UE):

 categoria 1 personale statutario (collaboratori a tempo pieno) dell’Agenzia;

 categoria 2 distacchi a lungo termine (per 2 anni);

 categoria 3 impieghi di breve durata (fino a 4 mesi);

 categoria 4 riserva di reazione rapida (riserva per gravi situazioni di pericolo).

L’Agenzia aumenta i propri effettivi di personale (cat. 1) per il 2021 a 1000 e fino al 2027 a 3000 persone. Gli Stati Schengen devono mettere a disposizione il personale operativo per le altre categorie (2–4). Al fine di garantire una partecipazione ineccepibile della Svizzera alle operazioni dell’Agenzia, a partire dal 2021 il nostro Paese parteciperà a tali operazioni secondo le disposizioni del regolamento UE riguardanti la messa a disposizione di personale delle categorie 2−4. Per la Svizzera tali disposizioni diventano vincolanti soltanto con il recepimento del regolamento UE.

Entro la fine del 2023 la Commissione europea valuta il numero complessivo del personale e la composizione del corpo permanente dal punto di vista della sua praticabilità (art. 59 del regolamento UE). Eventuali adeguamenti, che potrebbero emergere da questa valutazione, comporteranno una modifica del regolamento da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

Gestione europea integrata delle frontiere

7 RS 142.31