Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 13 pagine

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A complemento della gestione europea integrata delle frontiere viene introdotto un ciclo politico strategico pluriennale. Nell’ambito di questo ciclo sono fissate le priorità politiche e gli orientamenti strategici utili per affrontare le sfide legate alla gestione delle frontiere e ai rimpatri, al fine di elaborare la pianificazione necessaria. Quest’ultima confluisce poi nella gestione integrata delle frontiere di ciascuno Stato (cfr. art. 8 par. 6 del regolamento UE).

Nuovi compiti dell’Agenzia nell’ambito dei rimpatri

L’Agenzia può sostenere gli Stati Schengen non soltanto nel caso dei rimpatri accompagnati di persone interessate da una decisione d’allontanamento, ma anche nei rimpatri volontari e obbligatori. Inoltre, il sostegno riguarda tutte le fasi del rimpatrio e ora include anche l’identificazione dei cittadini interessati da una decisione d’allontanamento nonché l’acquisizione di documenti di viaggio (art. 48 par. 1 del regolamento UE). Inoltre è ipotizzabile l’invio di squadre per il rimpatrio in caso di sovraccarico in uno Stato Schengen.

Nell’ambito dei rimpatri il regolamento UE prevede inoltre la possibilità di impiegare all’estero personale delle categorie 2 e 3. In tal caso, per l’invio di personale a lungo o a breve termine gli Stati Schengen ricevono un sostegno finanziario da parte dell’Agenzia (cfr. art. 61 del regolamento UE).

Protezione dei dati e piattaforma per la gestione dei rimpatri

Per poter svolgere efficacemente i suoi compiti, l’Agenzia conta sulla cooperazione degli Stati Schengen nonché sulla fornitura dei dati rilevanti. Questi dati sono necessari per garantire le attività svolte dall’Agenzia (p. es. analisi dei rischi, pianificazione). Laddove si tratti di dati personali, si applicano il diritto dell’Unione (consid. n. 26 del regolamento UE) e il diritto nazionale in materia di protezione dei dati. Ai fini dello scambio di informazioni nell’ambito dei rimpatri tra l’Agenzia e gli Stati Schengen così come altri soggetti interessati (p. es. Parlamento europeo, organizzazioni internazionali), dall’entrata in vigore del nuovo regolamento UE l’Agenzia gestisce una piattaforma integrata per la gestione dei rimpatri (cfr. art. 48 par. 1 lett. d). La piattaforma consente di collegare i sistemi nazionali di gestione dei rimpatri degli Stati Schengen ai fini dello scambio di dati e informazioni. L’obiettivo è rendere disponibili le informazioni trasmesse dai sistemi nazionali di gestione dei rimpatri degli Stati Schengen, inclusi i dati personali, al fine di assicurare l’assistenza tecnica e operativa offerta dall’Agenzia. I dati personali e gli elenchi dei passeggeri vengono trasmessi all’Agenzia solo dopo l’adozione della decisione di avviare un’operazione di rimpatrio; essi sono cancellati non appena l’operazione è terminata (art. 49 par. 1 del regolamento UE).

Eurosur

Il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere Eurosur, attualmente disciplinato da un regolamento distinto8, è stato integrato nel regolamento UE al fine di ottimizzarne il funzionamento e ampliarne il campo di applicazione. In questo modo, tutti gli scambi di informazioni garantiti in seno alla guardia di frontiera e costiera europea avvengono tramite Eurosur. La rete di comunicazione prevista nel regolamento UE si basa sulla rete di comunicazione Eurosur e la sostituisce. L’aspetto nuovo è l’obbligo di fornire all’Agenzia determinati dati riguardanti le frontiere esterne aeree e verifiche di frontiera. Finora simili dati potevano già essere forniti su base volontaria ai fini di un quadro situazionale europeo.

Cooperazione con i Paesi terzi nell’ambito della gestione delle frontiere

Fino ad oggi gli accordi sullo status potevano essere conclusi solo con i Paesi terzi limitrofi. Ora la loro conclusione è possibile anche con altri Stati. Simili accordi disciplinano, tra l’altro, i poteri esecutivi di cui dispone il personale impiegato. Gli Stati associati non partecipano a questi accordi sullo status, ma possono concludere autonomamente simili accordi con Paesi

8 Regolamento (UE) 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur), GU L 259 del 6.11.2013, pag. 11.