Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 13 pagine

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e l’OSAR chiedono che la Svizzera si adoperi a favore di un controllo indipendente della conformità delle misure con i diritti fondamentali nonché a favore di un meccanismo di denuncia altrettanto indipendente (analogamente ad AsyLex).

Responsabilità di fronte al Parlamento

Il PSS chiede una responsabilità di fronte al Parlamento svizzero, analogamente a quanto statuito dal regolamento UE (cfr. art. 6 del regolamento UE). A questo riguardo occorre chiarire in che misura le informazioni non accessibili al pubblico possono essere trasmesse al Parlamento svizzero. Inoltre, il PSS propone di introdurre una disposizione che obblighi il Consiglio federale a riferire periodicamente al Parlamento in merito all’ampliamento della salvaguardia dei diritti umani da parte dell’Agenzia e all’impiego di materiale e personale proveniente dalla Svizzera alle frontiere esterne dell’UE.

Ambito dei rimpatri

AsyLex e l’OSAR chiedono un monitoraggio indipendente e completo per tutti i rimpatri. Il PSS chiede che la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) possa esercitare pienamente le sue funzioni nell’ambito del monitoraggio dei rimpatri in caso di operazioni dell’Agenzia. Inoltre, occorre garantire il flusso di informazioni tra la CNPT, il responsabile dei diritti fondamentali dell’UE e il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) del Consiglio d’Europa. Ancora, il CPT deve essere autorizzato a effettuare visite alle frontiere esterne dell’UE in Svizzera e ad accompagnare le operazioni di rimpatrio a cui partecipa la Svizzera (cfr. consid. n. 82 del regolamento UE). Il Parlamento svizzero deve essere regolarmente informato degli esiti di tali visite.

La CDDGP e il Canton ZH chiedono che le lacune del sistema eRetour siano colmate prima che le disposizioni proposte sullo scambio di dati (art. 109f cpv. 2 lett. d del disegno di modifica della LStrI) trovino applicazione.

Ripercussioni finanziare e sull’effettivo del personale

L’UDC considera problematiche sia la mancata determinazione del contributo svizzero in termini di personale e relativi profili dei requisiti sia l’assenza del diritto di veto per la Svizzera in caso di modifiche o inasprimento dei requisiti da parte dell’UE. Inoltre, l’UDC è preoccupata per il massiccio aumento dei pagamenti della Svizzera all’Agenzia (analogamente al Centre Patronal). In special modo, il partito critica il fatto che la Svizzera debba sostenere nuove spese vincolate, su cui in particolare l’Assemblea federale non ha alcun potere. La CDDGP chiede un chiarimento per quanto riguarda le ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale che il progetto ha per i Cantoni. Alcuni Cantoni fanno notare che anche a livello cantonale sussistono delle incertezze in merito a queste ripercussioni (p. es. SG, TI, VD così come NE e SH). A tal riguardo il Canton SG chiede un chiarimento delle questioni in sospeso. La CDDGP (per analogia anche NW) chiede spiegazioni sulla ripartizione dei compiti tra l’Amministrazione federale delle dogane (AFD), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera. Diversi Cantoni (p. es. BL, BS, NE, VD; per analogia anche GE) sottolineano che gli oneri supplementari legati al progetto non possono essere soddisfatti con le attuali risorse di personale. Il Cantone AG si chiede cosa succede se non si trova personale volontario a livello federale. L’UDC sottolinea inoltre che le risorse di personale liberate dal programma di trasformazione DaziT dell’AFD devono essere utilizzate per garantire la sicurezza ai confini svizzeri e combattere la criminalità transfrontaliera. Queste risorse non devono essere utilizzate per gli obblighi nei confronti dell’Agenzia.

Per quanto riguarda l’indennità finanziaria da versare ai Cantoni, la CDDGP critica il fatto che la proposta per gli impieghi di breve durata e i distacchi a lungo termine nell’ambito dei rimpatri fatta nella procedura di consultazione è troppo bassa (p. es. anche per BS e LU); l’indennità deve essere negoziata congiuntamente con la Confederazione (p. es. anche per BS). L’ASM