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Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 8 pagine

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Approvazione e trasposizione degli accordi concernenti Prüm ed Eurodac. DF

Allegato 1

(art. 2)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice penale5

5quinquies. Cooperazione nell’ambito dell’Accordo di partecipazione a Prüm

Art. 356 a. Confederazione e Cantoni

1 Sulla base dell’Accordo di partecipazione a Prüm6, la Confederazione e i Cantoni sostengono, tramite il confronto di sistemi d’informazione contenenti dati biometrici, dati relativi a veicoli e a detentori di veicoli nonché tramite lo scambio di informazioni, gli Stati contraenti segnatamente nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera.

2 Conformemente all’articolo 9 paragrafo 1 della decisione 2008/615/GAI7, i punti di contatto nazionali degli Stati contraenti possono confrontare, ai fini della prevenzione e del perseguimento di reati, caso per caso i propri dati dattiloscopici con i dati indicizzati nel sistema d’informazione svizzero.

Art. 357 b. Punti di contatto nazionali

1 Fedpol è il punto di contatto nazionale per lo scambio di profili del DNA e dati dattiloscopici ai sensi degli articoli 6, 11, 15 e 16 paragrafo 3 della decisione 2008/615/GAI.8 In qualità di punto di contatto, fedpol assolve segnatamente i seguenti compiti:

5 RS 311.0

6Accordo del 27 giugno 2019 tra l’Unione europea e la Confederazione Svizzera ai fini

dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull’accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (RS xxx).

7Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

8Accordo del 27 giugno 2019 tra l’Unione europea e la Confederazione Svizzera ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto