Progetto

Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 8 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

Approvazione e trasposizione degli accordi concernenti Prüm ed Eurodac. DF

dell’articolo 357 capoverso 1 CP i propri profili di tracce del DNA con l’insieme dei profili del DNA registrati nel sistema d’informazione di cui all’articolo 10.

3. Legge sull’asilo14

Art. 99 cpv. 2-4

2Le impronte digitali e le fotografie sono registrate, senza le corrispondenti generalità, in una banca dati gestita dall’Ufficio federale di polizia (fedpol) e dalla SEM.

3Le nuove impronte digitali sono confrontate con quelle della banca dati gestita da fedpol.

4Se constata una concordanza con un’impronta digitale già registrata, fedpol ne informa la SEM, nonché le autorità cantonali di polizia interessate e il Corpo delle guardie di confine, indicando le generalità della persona interessata (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, numero di riferimento, numero personale, cittadinanza, numero di controllo del processo e Cantone di attribuzione). Per i rilevamenti fatti dalla polizia si comunicano inoltre, in forma cifrata, la data, il luogo e il motivo del rilevamento delle impronte digitali.

Art. 102aquaterConfronto in Eurodac ai fini del perseguimento penale

1La SEM, quale punto di contatto nazionale, può confrontare sulla base del Protocollo Eurodac15 le impronte digitali con i dati registrati nel sistema centrale Eurodac ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi.

2Le autorità seguenti possono chiedere al punto di accesso centrale un confronto delle impronte digitali in Eurodac ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:

a. fedpol;

b. il Servizio delle attività informative della Confederazione;

c. il Ministero pubblico della Confederazione;

d. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.

14 RS 142.31

15 Protocollo del 27 giugno 201915 tra l’Unione europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein dell’Accordo tra la Comunità euopea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto.