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Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 8 pagine

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Approvazione e trasposizione degli accordi concernenti Prüm ed Eurodac. DF

a. riceve le richieste relative a un confronto con i profili del DNA o i dati dattiloscopici contenuti nel sistema d’informazione di altri Stati trasmesse dalle seguenti autorità:

1. fedpol,

2. il Servizio delle attività informative della Confederazione,

3. il Ministero pubblico della Confederazione,

4. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano;

b. verifica i riscontri positivi ottenuti nel sistema d’informazione per profili del DNA o dati dattiloscopici di uno Stato contraente in seguito a una richiesta della Svizzera;

c. trasmette allo Stato richiedente i dati personali e, su richiesta, ulteriori informazioni disponibili ai sensi degli articoli 5 (profili del DNA) e 10 (dati dattiloscopici) della decisione 2008/615/GAI;

d. trasmette, su richiesta o di propria iniziativa, dati personali e non personali ai sensi degli articoli 13 e 14 (eventi di rilievo) nonché 16 (prevenzione di reati terroristici) della decisione 2008/615/GAI;

e. stabilisce le capacità massime di consultazione di dati dattiloscopici.

2L’Ufficio federale delle strade (USTRA) è, nell’ambito dell’Accordo di partecipazione a Prüm9, il punto di contatto nazionale per lo scambio di dati relativi ai proprietari e ai detentori di veicoli nonché di dati relativi ai veicoli ai sensi dell’articolo 12 paragrafo 2 della decisione 2008/615/GAI. In tale veste, concede allo Stato richiedente l’accesso ai dati relativi ai proprietari e ai detentori di veicoli contenuti nel sottosistema SIAC Veicoli per gli scopi di cui all’articolo 12 paragrafo 1 della decisione 2008/615/GAI.10

nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull’accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (RS xxx).

9 Accordo del 27 giugno 2019 tra l’Unione europea e la Confederazione Svizzera ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull’accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (RS xxx).

10 Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.