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Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 8 pagine
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Approvazione e trasposizione degli accordi concernenti Prüm ed Eurodac. DF
2. Legge sui profili del DNA11
Art. 1
1 La presente legge disciplina:
c. (. . .);
d. lo scambio transfrontaliero di dati nell’ambito dell’Accordo di partecipazione a Prüm12.
Titolo prima dell’art. 13a:
Sezione 4a: Collaborazione internazionale
Art. 13a Accesso al sistema d’informazione mediante procedura di richiamo e di confronto nell’ambito dell’Accordo di partecipazione a Prüm
1 Sulla base dell’Accordo di partecipazione a Prüm13, i punti di contatto nazionali degli Stati contraenti possono confrontare, ai fini del perseguimento di reati, caso per caso i profili del DNA con i dati indicizzati nel sistema d’informazione di cui all’articolo 10.
2 L’autorità competente per ordinare l’allestimento di un profilo del DNA può chiedere, ai fini del perseguimento di reati, al punto di contatto nazionale ai sensi dell’articolo 357 capoverso 1 CP un confronto del profilo del DNA in questione con i sistemi d’informazione dei profili del DNA degli Stati contraenti.
3 Il punto di contatto nazionale ai sensi dell’articolo 357 capoverso 1 CP può confrontare, ai fini del perseguimento di reati, i profili di tracce del DNA registrati nel sistema d’informazione di cui all’articolo 10 con l’insieme dei profili del DNA registrati nel sistema d’informazione dei profili del DNA di uno Stato contraente.
4 Il punto di contatto nazionale di uno Stato contraente può viceversa confrontare, ai fini del perseguimento di reati, d’intesa con il punto di contatto nazionale ai sensi
11RS 363
12Accordo del 27 giugno 2019 tra l’Unione europea e la Confederazione Svizzera ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull’accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (RS xxx).
13Accordo del 27 giugno 2019 tra l’Unione europea e la Confederazione Svizzera ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull’accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (RS xxx).