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Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 8 pagine

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Approvazione e trasposizione degli accordi concernenti Prüm ed Eurodac. DF

3La Centrale operativa di fedpol è il punto di accesso centrale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 603/201316. Verifica in particolare che le condizioni di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 603/2013 relative al confronto da parte delle autorità in Eurodac siano soddisfatte.

4Se queste condizioni sono soddisfatte, il punto di accesso centrale inoltra la richiesta al punto di contatto della SEM. Il confronto delle impronte digitali in Eurodac avviene in modo automatizzato tramite il punto di contatto nazionale della SEM.

5In casi eccezionali di urgenza ai sensi dell’articolo 19 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 603/2013, il punto di accesso centrale può inoltrare immediatamente la richiesta al punto di contatto della SEM e verificare a posteriori se siano soddisfatte tutte le condizioni.

4. Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione17

Art. 111j

1La SEM, quale punto di contatto nazionale, può confrontare sulla base del Protocollo Eurodac18 le impronte digitali con i dati registrati nel sistema centrale Eurodac ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi.

2Le autorità seguenti possono chiedere al punto di accesso centrale un confronto delle impronte digitali in Eurodac ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:

a. fedpol;

b. il Servizio delle attività informative della Confederazione;

c. il Ministero pubblico della Confederazione;

d. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.

16 Regolamento (UE) 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1

17 RS 142.20

18 Protocollo del 27 giugno 201918 tra l’Unione europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein dell’Accordo tra la Comunità euopea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto.