Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine

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Una misura oggetto di riserva è un’ingerenza meno grave per l’interessato di una misura terapeutica o di un internamento disposti in via definitiva nella sentenza e permette di limitare al minimo indispensabile l’ingerenza nei suoi dritti fondamentali.

7.2.3 Art. 6 CEDU: diritto a un processo equo

La questione della compatibilità della procedura penale minorile con il diritto a un tribunale indipendente ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 1 CEDU, era già stata posta al momento dell’armonizzazione della PPMin.

La PPMin lascia liberi i Cantoni di organizzare la procedura penale minorile secondo il modello del giudice dei minorenni o secondo il modello del magistrato dei minorenni (art. 8 cpv. 1 PPMin). Nei Cantoni che seguono il modello del giudice dei minorenni, una sola e unica persona è responsabile dell’istruzione e del giudizio (art. 6 cpv. 1 e 2 PPMin). In questo caso tuttavia, la legge prevede una limitazione. Secondo l’articolo 21 PPMin, infatti, i Cantoni che hanno scelto il modello del giudice dei minorenni sono tenuti a introdurre un pubblico ministero minorile con il compito di promuovere l’accusa dinnanzi al tribunale dei minorenni dopo che l’istruzione è stata condotta da un giudice dei minorenni (art. 33 cpv. 2 lett. a PPMin).Viceversa, nel modello del magistrato dei minorenni l’autorità che ha condotto l’istruzione sostiene anche l’accusa dinnanzi al tribunale dei minorenni (art. 6 cpv. 4, art. 33 cpv. 2 lett. b PPMin).

Se il minore rischia una privazione della libertà superiore a tre mesi o una misura protettiva stazionaria, è opportuno che il procuratore pubblico dei minori o il pubblico ministero minorile sostenga personalmente la causa dinnanzi al tribunale dei minorenni. Questo avverrà nella maggior parte dei casi in cui una misura del CP è oggetto di riserva, poiché il reato passibile di una simile riserva è un reato grave197. Inoltre, conformemente all’articolo 9 PPMin, entro dieci giorni dalla notificazione del decreto d’accusa o dell’atto d’accisa, il minore imputato capace di discernimento o il suo rappresentante legale possono esigere che il giudice dei minorenni che ha già condotto l’istruzione non partecipi al procedimento principale. Questa disposizione si applica esclusivamente al modello del giudice dei minorenni e ha lo scopo di concretizzare il diritto a un giudice imparziale e indipendente (art. 30 cpv. 1 Cost., art. 6 par. 1 CEDU). Resta tuttavia valida la riserva che la Svizzera ha espresso per la Convenzione sui diritti del fanciullo secondo cui la procedura penale minorile non deve garantire la separazione, a livello personale e organizzativo, fra l’autorità istruttoria e l’autorità giudicante (art. 40 riserva).

7.2.4 Articolo 37 della Convenzione sui diritti del fanciullo

L’articolo 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni. Il diritto penale minorile disciplina le sanzioni applicabili nei confronti delle persone che hanno commesso un reato prima del compimento del 18° anno di età (art. 1 cpv. 1 lett. a DPMin). Prevede come pena massima per chi aveva compiuto 16 anni quando ha commesso il reato una privazione della libertà fino a quattro anni (art. 25 cpv. 2 DPMin). Ai

197 Cfr. n. 3.2.2.