Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine
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essere limitati soltanto nella misura in cui la privazione della libertà e la convivenza nell’istituzione d’esecuzione lo richiedono. Questo principio procedurale generale vale per l’esecuzione sia delle pene sia delle misure.
7.1.2.2.2 Conclusioni
Nel caso di adulti, le restrizioni dei diritti fondamentali imposte con l’applicazione degli articoli 59–61 e 64 CP sono considerate compatibili con i diritti fondamentali. Poiché, ai sensi del progetto 2, i criminali sono sempre adulti quando il giudice ordina con decisione passata in giudicato la misura del CP oggetto di riserva, non vi sono differenze di apprezzamento rispetto al vigente diritto, anche se al momento di prevedere la riserva l’autore era minorenne. La riserva per una misura del CP è inflitta dal giudice in un procedimento penale ordinario ai sensi del DPMin193.
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
7.2.1 CEDU e Convenzione sui diritti del fanciullo
La CEDU è applicabile sia ai minori che agli adulti.
Un altro trattato importante in relazione al progetto 2 è la Convenzione del 20 novembre 1989194 sui diritti del fanciullo.
La verifica della compatibilità delle novità proposte con gli impegni internazionali della Svizzera verte in particolare sull’internamento e sulle misure terapeutiche in quanto misure privative della libertà, sulla riserva di queste misure nella sentenza di riferimento ai sensi del DPMin, nonché sul diritto a un processo equo e a un tribunale indipendente e imparziale.
7.2.2 Articolo 5 CEDU: diritto alla libertà e alla sicurezza
Una privazione della libertà è compatibile con l’articolo 5 CEDU se è prevista per legge e se vi è uno dei motivi di carcerazione elencati esaustivamente al paragrafo 1 lettere a-f del presente articolo.
Inoltre, in base all’articolo 5 paragrafo 4 CEDU, la pena o la misura privativa della libertà va periodicamente sottoposta a verifica. Tale verifica deve eventualmente accertare se le caratteristiche personali (p. es. una turba psichica) o la pericolosità del detenuto siano mutate in modo tale da non giustificare più una simile restrizione della libertà con la tutela della sicurezza sociale.
Le modifiche proposte nel progetto 2 costituiscono una base legale formale che permette di prevedere una riserva nella sentenza di riferimento ai sensi del diritto penale minorile per poter ordinare successivamente una misura del CP.
Nel procedimento giudiziario di diritto penale minorile per un reato passibile di una misura del CP, l’autorità giudiziaria verifica la pericolosità del minore ed eventualmente inserisce la riserva concernente una misura del CP nella sentenza di riferimento ai sensi del DPMin. Se, dopo l’esecuzione della sanzione inflitta in virtù del diritto penale minorile, la pericolosità dell’autore è confermata nel quadro di un procedimento successivo condotto secondo il CP e retto dal CPP, il giudice ordina in via definitiva la misura del CP. Poiché la sentenza di riferimento costituisce la base
193 Cfr. n. 3.2.11.
194 RS 0.107