Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 78Fedlex · Rapporto esplicativo

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

7.1.1 Competenza legislativa

L’articolo 123 Cost. conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di diritto penale e di procedura penale.

La Confederazione può emanare prescrizioni concernenti l’esecuzione delle pene e delle misure (art. 123 cpv. 3 Cost), ma in questo settore agisce con prudenza. L’esecuzione delle pene e delle misure compete ai Cantoni, salvo diversa disposizione di legge (art. 123 cpv. 2 Cost.).

7.1.2 Conformità con i diritti fondamentali

7.1.2.1 Novità introdotte dal progetto 1(modifica del CP)

Nel progetto 1 è soprattutto la riserva dell’assistenza riabilitativa e di norme di condotta (art. 41a AP-CP) a essere rilevante in termini di conformità con i diritti fondamenti e di compatibilità con gli impegni internazionali184.

La misura oggetto di una simile riserva non è comunque un provvedimento privativo della libertà come la misura oggetto di riserva prevista nel progetto 2 (modifica del DPMin), ma solamente limitativa della libertà.

Il meccanismo della riserva è analogo in entrambi i progetti: la riserva deve essere pronunciata da un giudice e anche la misura oggetto di tale riserva deve essere ordinata da un giudice.

Le considerazioni qui di seguito (n. 7.1.2.2 e n. 7.2) sulla misura, oggetto di riserva, privativa della libertà ai sensi del progetto 2 si applicano per analogia anche alla riserva dell’assistenza riabilitativa e di norme di condotta disposte alla fine di una pena detentiva del CP.

7.1.2.2 Novità introdotte dal progetto 2 (modifica del DPMin)

La novità principale del progetto 2 consiste nella possibilità di prevedere nella sentenza di riferimento ai sensi del DPMin una misura del CP se un autore minorenne ha commesso un reato molto grave185.

L’avamprogetto propone che al termine di una privazione della libertà inflitta ai sensi del diritto penale minorile (collocamento in un istituto chiuso o pena detentiva), il giudice possa ordinare non solo l’internamento di cui all’articolo 64 capoverso 1 CP, ma anche una misura terapeutica stazionaria prevista agli articoli 59–61 CP (art. 15a cpv. 1 e art. 25a cpv. 1 AP-DPMin).

Queste disposizioni non sono rilevanti solamente in relazione ai diritti fondamentali e al diritto internazionale. Il CP stesso contiene una serie di principi, in particolare quello sulla proporzionalità delle misure, enunciati agli articoli 56, 56a, 74186, 90, 91 e 92 CP. Queste disposizioni sono applicate anche ai criminali minorenni ai sensi del progetto 2.

184 Cfr. n. 7.2.

185 Cfr. n. 3.2.2.

186 Cfr. n. 7.1.2.2.1.