Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine
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fini dell’esecuzione della sanzione, il DPMin si applica anche dopo che l’interessato ha compiuto 18° anni.
Secondo l’articolo 37 lettere a e b della Convenzione sui diritti del fanciullo, gli Stati parti vegliano affinché nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a un trattamento crudele, inumano o degradante oppure sia privato della libertà in maniera illegale o arbitraria. Né la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni. L’arresto, la privazione della libertà o la pena detentiva di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile.
L’introduzione della possibilità di ordinare nei confronti dei delinquenti minorenni una misura oggetto di riserva non corrisponde a una pena detentiva a vita senza la possibilità di una liberazione anticipata. Occorre chiarire se in questo caso vada davvero applicata la Convenzione sui diritti del fanciullo, visto che gli autori minorenni sono già in età adulta quando è disposta nei loro confronti in via definitiva una misura terapeutica o un internamento oggetto di riserva. Le misure del CP sono esaminate d’ufficio una volta all’anno, mentre l’interessato può presentare in ogni momento una richiesta di scarcerazione (art. 62d e 64d CP).