Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine
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Gli articoli 90–92 CP disciplinano l’esecuzione delle misure e contengono disposizioni comuni applicabili ai detenuti e collocati in materia di diritto disciplinare e interruzione dell’esecuzione.
7.1.2.2.1 Diritti fondamentali
Le misure previste agli articoli 59–61 e 64 CP riguardano varie garanzie costituzionali e in materia di diritti umani come il diritto alla libertà e alla sicurezza personale (art. 31 e 10 cpv. 2 Cost, art. 5 CEDU, art. 9 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici [Patto ONU II]187), il diritto a condizioni di detenzione dignitose, il divieto di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante e il divieto di tortura (art. 10 cpv. 3 Cost., art. 3 CEDU, art. 1 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti188, art. 7 Patto ONU II).
In linea di massima per essere compatibili con la Costituzione, le restrizioni dei diritti fondamentali devono fondarsi su una base legale, essere giustificate da un interesse pubblico preponderante, essere proporzionate allo scopo e non tangere i diritti fondamentali nella loro essenza (art. 36 Cost.). Riveste un’importanza particolare il principio della proporzionalità, secondo cui una restrizione dei diritti fondamentali giustificata da un interesse pubblico deve essere opportuna, necessaria ed esigibile.
Il principio della proporzionalità previsto all’articolo 36 Cost. è concretizzato per le misure nell’articolo 56 capoverso 2 CP189, secondo cui l’ingerenza della misura nei diritti della personalità dell’autore non può essere sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati190. L’articolo 56a capoverso 1 CP sancisce il principio della sussidiarietà nel diritto in materia di misure del CP191 e prevede che, se entrano in linea di conto più misure appropriate, la precedenza va data a quella che risulta meno gravosa per l’autore. Nel caso di un internamento, l’interesse pubblico consiste nel proteggere la popolazione da altri reati che potrebbe commettere l’interessato e si misura in funzione della probabilità di una recidiva e della gravità di futuri reati. Il giudice deve ponderare l’interesse pubblico alla sicurezza e la gravità della restrizione della libertà dell’interessato192.
Inoltre, in nessun caso l’esecuzione della misura deve violare il divieto della tortura e di trattamenti o punizioni inumani o degradanti; la dignità umana va sempre rispettata (art. 10 cpv. 3 Cost., art. 3 CEDU, art. 7 Patto ONU II).
L’articolo 74 CP menziona esplicitamente questi principi costituzionali. La dignità umana del detenuto o collocato dev’essere rispettata. I diritti di costui possono
187 RS 0.103.2
188 RS 0.105
189 DTF 142 IV 105 consid. 5.4
190 Il legislatore ha esplicitamente chiesto di citare chiaramente e concretizzare il principio di proporzionalità come condizione per applicare la misura più restrittiva del diritto penale; cfr. in proposito il messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1669, 1754.
191 FF 1999 1669 (n. 190), 1755.
192 Sentenza del Tribunale federale 6B_63/2013 del 4 marzo 2013 consid. 3.2.1.