Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine
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legale per ordinare in via definitiva la misura oggetto di riserva, la decisione successiva aggiorna la riserva. In questo modo la normativa tiene conto anche del principio ne bis in idem (art. 9 Cost, art. 4 del 7° protocollo addizionale della CEDU e art. 14 par. 7 Patto ONU II195). Il giudice che decide nel procedimento successivo è vincolato all’apprezzamento di fatto e di diritto del reato passibile di riserva condotto dall’autorità penale giudicante per i minori.
Quindi, per quanto riguarda la misura terapeutica e l’internamento che possono essere oggetto di riserva ai sensi dell’avamprogetto del DPMin, si può supporre un nesso di causalità sufficiente tra la condanna per un reato passibile di una misura del CP e la privazione della libertà in seguito alla pronuncia di una misura terapeutica o un internamento. Inoltre, l’autorità di esecuzione esamina d’ufficio una volta all’anno se e quando l’autore può essere liberato condizionalmente dall’internamento, mentre l’interessato può presentare in ogni momento una domanda di scarcerazione (art. 62d e 64b CP).
L’avamprogetto del DPMin prevede che l’autorità penale giudicante possa riservare una misura del CP nella sentenza di riferimento nei confronti di un minore che ha commesso uno dei reati gravi previsti. Poiché lo sviluppo della personalità dei criminali minorenni non è ancora concluso196, la valutazione definitiva della pericolosità è rinviata a un procedimento successivo. Il rinvio della valutazione definitiva della pericolosità permette di salvaguardare la qualità della previsione.
La sentenza di riferimento ai sensi del diritto penale minorile costituisce una base sufficiente per il giudice che ordinerà l’esecuzione della misura in via definitiva, in quanto, avendo previsto una riserva in tal senso, la sentenza stabilisce che i criteri formali e materiali per l’internamento o la misura terapeutica sono soddisfatti. La sola differenza tra la sentenza di riferimento e la decisione successiva di ordinare l’internamento o la misura terapeutica consiste nel fatto che la pericolosità dell’interessato può essere stabilità con sufficiente sicurezza al momento della sentenza di riferimento, ma questa valutazione non vale per il periodo che segue la fine della sentenza inflitta in virtù del diritto penale minorile. Il giudice che deve ordinare successivamente in via definitiva la misura del CP, è vincolato all’apprezzamento di fatto e di diritto dell’autorità penale giudicante per i minori. Si pronuncerà semplicemente sulla pericolosità dell’interessato secondo il suo giudizio e la situazione attuale.
La pronuncia successiva di una misura del CP oggetto di riserva non avrà dunque alcuna ripercussione negativa per l’interessato nella sentenza di riferimento. Nel caso della misura oggetto di riserva, il nesso di causalità tra la sentenza di riferimento e la privazione della libertà è dunque sufficiente. La decisione successiva non costituisce alcuna nuova sentenza che possa compromettere il nesso di causalità, ma è parte integrante della valutazione delle conseguenze giuridiche di un reato. La privazione della libertà connessa con la misura soddisfa i presupposti di cui all’articolo 5 paragrafo 1 lettera a CEDU, perché interviene dopo la condanna da parte di un tribunale competente.
195 RS 0.101.07
196 Cfr. n. 3.2.3.