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Consultazione 2020/14: Revisione della legge sull'energia (Misure di promozione a partire dal 2023) · 8 pagine

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Art. 15 cpv. 4

4 Il presente articolo si applica anche ai produttori che beneficiano di un contributo agli investimenti secondo il capitolo 5. Esso non si applica fintanto che i produttori partecipano al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (art. 19).

Art. 16 cpv. 2

2 Il capoverso 1 si applica anche ai gestori di impianti che partecipano al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (art. 19) o che beneficiano di un contributo d'investimento secondo il capitolo 5.

Art. 19 cpv. 6

6 Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera

b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.

Titolo prima dell'art. 24

Capitolo 5: Contributo d'investimento per gli impianti fotovoltaici, idroelettrici, a biomassa, eolici e geotermici

Art. 24 Principio

Per gli impianti che producono energia elettrica da energie rinnovabili è possibile beneficiare di un contributo d'investimento, nei limiti delle disposizioni di questo capitolo e sempre che vi siano risorse sufficienti (artt. 35 e 36).

Art. 25 Contributo d'investimento per impianti fotovoltaici

1 Per i nuovi impianti fotovoltaici e per quelli sottoposti ad ampliamenti considerevoli è possibile beneficiare di un contributo d'investimento (rimunerazione unica).

2 La rimunerazione unica ammonta al massimo al 30 per cento dei costi d’investimento determinanti degli impianti di riferimento al momento della messa in esercizio.

3 Per gli impianti che immettono in rete tutta l'elettricità prodotta la rimunerazione unica può ammontare, in deroga al capoverso 2, fino al 60 per cento dei costi d’investimento determinanti degli impianti di riferimento al momento della messa in esercizio.

Art. 25a Aste per la rimunerazione unica

1 Per i nuovi impianti fotovoltaici, a partire da una determinata potenza, il Consiglio federale può prevedere che l'importo della rimunerazione unica venga fissato tramite asta.

2 Per gli impianti che immettono in rete tutta l'elettricità prodotta e per quelli che la destinano al consumo proprio secondo l'articolo 16 il Consiglio federale può prevedere aste separate con condizioni differenti.