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Consultazione 2020/14: Revisione della legge sull'energia (Misure di promozione a partire dal 2023) · 8 pagine
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l’UFE ha dato la propria garanzia. L’UFE può autorizzare un inizio anticipato dei lavori.
2 Non riceve nessun contributo d’investimento secondo il presente capitolo chi inizia i lavori di costruzione, ampliamento o rinnovamento di un impianto senza la garanzia o senza l'autorizzazione per l’inizio anticipato dei lavori.
Art. 29, rubrica, cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 2 e cpv. 3 lett. h–k
Dettagli
1 Il Consiglio federale disciplina i dettagli dei contributi d'investimento secondo il presente capitolo, in particolare:
2Abrogato
3 Il Consiglio federale può inoltre prevedere in particolare:
h. diverse categorie all'interno delle singole tecnologie;
i. importi basati sul principio dell'impianto di riferimento per i contributi d'investimento di cui agli articoli 26–27b per determinate classi di potenza;
j. l'abbassamento del valore superiore secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettera c;
k. che i promotori di progetti beneficiari di un contributo d'investimento di cui al presente capitolo debbano mettere a disposizione della Confederazione dati e informazioni di interesse pubblico.
Art. 30 cpv. 4 lett. e
4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare:
e. la delimitazione rispetto al contributo d’investimento per ampliamenti considerevoli (art. 26 cpv. 1 lett. b);
Art. 33 Garanzie per la geotermia
1 Per coprire i rischi legati agli investimenti effettuati nell’ambito della prospezione e dello sfruttamento di risorse geotermiche e della costruzione di impianti geotermici per la produzione di elettricità possono essere prestate garanzie. Il loro importo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d’investimento computabili.
2 Per un progetto geotermico non si può beneficiare contemporaneamente di una garanzia secondo il capoverso 1 e di un contributo secondo l'articolo 27b capoverso 1.
3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare i costi d’investimento computabili e la procedura.
Art. 35 cpv. 2 lett. d e g
2 Con il supplemento rete sono finanziati:
d. i contributi d'investimento secondo il capitolo 5;