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Consultazione 2020/14: Revisione della legge sull'energia (Misure di promozione a partire dal 2023) · 8 pagine

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g. le perdite derivanti dalle garanzie per la geotermia di cui all'articolo 33;

Art. 36 Limitazione per singoli utilizzi e lista d’attesa

1 Le risorse sono destinate ai singoli utilizzi conformemente alle quote massime seguenti:

a. una quota massima di 0,1 ct./kWh per:

1. bandi di gara,

2. contributi d'investimento e garanzie per la geotermia,

3. indennizzo di cui all'articolo 34;

b. una quota massima di 0,2 ct./kWh per i contributi d'investimento secondo l'articolo 26 capoverso 1 per gli impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW.

2 Per gli impianti idroelettrici secondo l'articolo 26 capoverso 7 è possibile utilizzare in qualsiasi momento le risorse di cui al capoverso 1 lettera b che saranno disponibili per l'intera durata della misura di promozione.

3 L’UFE stabilisce annualmente le risorse destinate agli impianti fotovoltaici (contingente per il fotovoltaico). Può stabilire contingenti anche per le altre tecnologie. Al riguardo persegue una progressione continua e tiene conto dell’evoluzione dei costi.

4 Il Consiglio federale disciplina le conseguenze delle limitazioni previste dal presente artcolo. Può prevedere liste d'attesa per i contributi d'investimento secondo il capitolo

5. Per i progetti figuranti sulle liste d’attesa può prendere in considerazione anche criteri diversi dalla data d’iscrizione in tali liste.

Art. 38 cpv. 1 lett. b n. 1, 2 e 4

1 Non vengono più presi nuovi impegni a partire dal 1° gennaio:

b. del 2036 per:

1. le rimunerazioni uniche di cui agli articoli 25 e 25a,

2. i contributi d'investimento di cui agli articoli 26–27b,

3. le garanzie per la geotermia di cui all'articolo 33.

Art. 44 cpv. 1

1 Ai fini della riduzione del consumo di energia il Consiglio federale emana per gli impianti, i veicoli e gli apparecchi prodotti in serie e per i loro componenti prodotti in serie, immessi in circolazione in Svizzera, prescrizioni concernenti:

a. indicazioni uniformi e comparabili relative al consumo di energia specifico, all’efficienza energetica, alle emissioni e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia osservate durante l'utilizzo e per l'intero ciclo di vita;

b. la procedura di omologazione energetica;

c. le esigenze per la messa in circolazione;