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Consultazione 2020/14: Revisione della legge sull'energia (Misure di promozione a partire dal 2023) · 8 pagine

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Art. 27 Contributo d'investimento per impianti a biomassa

1 Per nuovi impianti a biomassa e per impianti sottoposti ad ampliamenti o rinnovamenti considerevoli è possibile beneficiare di un contributo d'investimento.

2 Il contributo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi di investimento computabili.

3 Non si può beneficiare di un contributo d'investimento per:

a. impianti d’incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d’incenerimento dei rifiuti);

b. forni per l’incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica;

c. impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.

Art. 27a Contributo d'investimento per impianti eolici

1 Per nuovi impianti eolici ubicati in un territorio delimitato e interconnessi tra loro (parco eolico) è possibile beneficiare di un contributo d'investimento se il parco eolico raggiunge una potenza di almeno 10 MW.

2 Il contributo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi di investimento computabili.

3 Per le misurazioni del vento è possibile beneficiare di un contributo. Il contributo ammonta al massimo al 40 per cento dei costi per la misurazione del vento computabili e viene detratto da un eventuale contributo di cui al capoverso 1.

4 In deroga al capoverso 1, possono beneficiare di un contributo d'investimento anche impianti eolici singoli, se il Cantone d'ubicazione ne prevede la costruzione.

Art. 27b Contributi d'investimento per impianti geotermici

1 Si può beneficiare di un contributo d'investimento per:

a. la prospezione di risorse geotermiche;

b. lo sfruttamento di risorse geotermiche;

c. nuovi impianti geotermici.

2 Ogni contributo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi di investimento computabili.

3 Per la progettazione di nuovi impianti geotermici è possibile beneficiare di un contributo. Il contributo ammonta al massimo al 40 per cento dei costi di progettazione computabili e viene detratto da un eventuale contributo di cui al capoverso 1 lettera c.

Art. 28 cpv. 1 e 2

1 Chi intende beneficiare di un contributo d’investimento secondo il presente capitolo può iniziare i lavori di costruzione, ampliamento o rinnovamento soltanto dopo che