Progetto
Consultazione 2020/14: Revisione della legge sull'energia (Misure di promozione a partire dal 2023) · 8 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
3 Il tasso di rimunerazione per kilowattora di potenza è il criterio principale per l'aggiudicazione. Il Consiglio federale può prevedere ulteriori criteri.
4 Il Consiglio federale può richiedere il deposito di una cauzione pari fino al 10 per cento di quanto ammonterebbe la rimunerazione unica per l'intera quantità di energia elettrica offerta.
5 Il Consiglio federale può richiedere delle sanzioni pari fino al 10 per cento di quanto ammonterebbe la rimunerazione unica per l'intera quantità di energia elettrica offerta, in particolare se il progetto:
a. non viene realizzato entro la scadenza fissata;
b. non raggiunge o raggiunge solo in parte gli obiettivi garantiti;
c. non presenta o presenta solo in parte le caratteristiche garantite nell'offerta.
Art. 26 Contributo d'investimento per impianti idroelettrici
1 Si può beneficiare di un contributo d'investimento per:
a. nuovi impianti idroelettrici con una potenza di almeno 1 MW;
b. ampliamenti considerevoli di impianti che, dopo l'ampliamento, presentano una potenza di almeno 300 kW; e
c. rinnovamenti considerevoli di impianti con una potenza di minimo 300 kW e massimo 5 MW.
2 Non sussiste alcun diritto al contributo d'investimento per la quota di pompaggioturbinaggio di un impianto.
3 Il contributo d'investimento di cui al capoverso 1 lettere a e b ammonta al massimo al 60 per cento dei costi di investimento computabili per gli impianti con una potenza fino a 10 MW e al massimo al 40 per cento dei costi di investimento computabili per gli impianti con una potenza superiore a 10 MW come pure per gli ampliamenti di cui al capoverso 1 lettera c.
4 Per la progettazione di nuovi impianti idroelettrici e di impianti idroelettici sottoposti ad ampliamenti considerevoli che adempiono i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a e b nonché al capoverso 2 è possibile beneficiare di un contributo. Il contributo ammonta al massimo al 40 per cento dei costi di progettazione computabili e viene detratto da un eventuale contributo di cui al capoverso 1.
5 I limiti inferiori di cui al capoverso 1 non si applicano agli impianti accessori.
6 Il Consiglio federale può esonerare altri impianti idroelettrici dal rispetto del limite inferiore di cui al capoverso 1, se:
a. sono ubicati in sezioni di corsi d’acqua già sfruttate; e
b. non implicano ulteriori interventi in corsi d’acqua naturali o preziosi sotto il profilo ecologico.
7 Il DATEC designa gli impianti a cui accordare la priorità nell'assegnazione del contributo di cui al capoverso 1 lettere a e b in base alla loro importanza per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 capoverso 2.