Progetto

Consultazione 2020/14: Revisione della legge sull'energia (Misure di promozione a partire dal 2023) · 8 pagine

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3 Il tasso di rimunerazione per kilowattora di potenza è il criterio principale per l'aggiudicazione. Il Consiglio federale può prevedere ulteriori criteri.

4 Il Consiglio federale può richiedere il deposito di una cauzione pari fino al 10 per cento di quanto ammonterebbe la rimunerazione unica per l'intera quantità di energia elettrica offerta.

5 Il Consiglio federale può richiedere delle sanzioni pari fino al 10 per cento di quanto ammonterebbe la rimunerazione unica per l'intera quantità di energia elettrica offerta, in particolare se il progetto:

a. non viene realizzato entro la scadenza fissata;

b. non raggiunge o raggiunge solo in parte gli obiettivi garantiti;

c. non presenta o presenta solo in parte le caratteristiche garantite nell'offerta.

Art. 26 Contributo d'investimento per impianti idroelettrici

1 Si può beneficiare di un contributo d'investimento per:

a. nuovi impianti idroelettrici con una potenza di almeno 1 MW;

b. ampliamenti considerevoli di impianti che, dopo l'ampliamento, presentano una potenza di almeno 300 kW; e

c. rinnovamenti considerevoli di impianti con una potenza di minimo 300 kW e massimo 5 MW.

2 Non sussiste alcun diritto al contributo d'investimento per la quota di pompaggioturbinaggio di un impianto.

3 Il contributo d'investimento di cui al capoverso 1 lettere a e b ammonta al massimo al 60 per cento dei costi di investimento computabili per gli impianti con una potenza fino a 10 MW e al massimo al 40 per cento dei costi di investimento computabili per gli impianti con una potenza superiore a 10 MW come pure per gli ampliamenti di cui al capoverso 1 lettera c.

4 Per la progettazione di nuovi impianti idroelettrici e di impianti idroelettici sottoposti ad ampliamenti considerevoli che adempiono i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a e b nonché al capoverso 2 è possibile beneficiare di un contributo. Il contributo ammonta al massimo al 40 per cento dei costi di progettazione computabili e viene detratto da un eventuale contributo di cui al capoverso 1.

5 I limiti inferiori di cui al capoverso 1 non si applicano agli impianti accessori.

6 Il Consiglio federale può esonerare altri impianti idroelettrici dal rispetto del limite inferiore di cui al capoverso 1, se:

a. sono ubicati in sezioni di corsi d’acqua già sfruttate; e

b. non implicano ulteriori interventi in corsi d’acqua naturali o preziosi sotto il profilo ecologico.

7 Il DATEC designa gli impianti a cui accordare la priorità nell'assegnazione del contributo di cui al capoverso 1 lettere a e b in base alla loro importanza per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 capoverso 2.