Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/14: Revisione della legge sull'energia (Misure di promozione a partire dal 2023) · 41 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 10Fedlex · Rapporto sui risultati

Riferimento: BFE-011.112.20-1/13/4

obiettivi di incremento per la fornitura di elettricità nei mesi invernali), tenendo conto della convergenza che si osserva tra i settori del calore, dell'elettricità e della mobilità. Per la forza idrica e il fotovoltaico si continua a chiedere sostegno per i rinnovamenti. In merito alla promozione degli impianti fotovoltaici, l'UCS ritiene che «premi di mercato fluttuanti» siano una soluzione più adatta rispetto ai contributi d'investimento. Inoltre, chiede una tariffa di reimmissione minima uniforme in tutta la Svizzera, che, in combinazione con il mantenimento delle misure di promozione, consentirebbe un'«adeguata

rimunerazione» del capitale proprio. La soppressione della promozione per IIRU e IDA non sarebbe accettabile: la motivazione addotta (il loro finanziamento, a copertura dei costi, attraverso le tasse) non sarebbe corretta, perché gli emolumenti andrebbero destinati allo smaltimento più ecologico, efficiente ed economico possibile dei rifiuti urbani e delle acque reflue. Il supplemento rete dovrebbe avere importi e durate «dinamici».

L'ACS sostiene la prosecuzione degli strumenti di promozione.

Organizzazioni ambientaliste

Alleanza Ambiente (Greenpeace, Pro Natura, ATA, WWF) ritiene che la LEne debba soddisfare i requisiti derivanti dagli obiettivi di saldo netto delle emissioni di gas serra pari a zero e abbandono del nucleare, garantendo nel contempo che la necessaria trasformazione del sistema energetico «non aggravi ulteriormente l'attuale crisi della biodiversità». L'avamprogetto non ne terrebbe

sufficientemente conto. Gli obiettivi di incremento per le energie rinnovabili (forza idrica esclusa)

andrebbero aumentati (2035: 35–45 TWh), mentre bisognerebbe rinunciare alla definizione di obiettivi per la forza idrica. Tecnologie e progetti riguardanti zone degne di protezione o con un rapporto

costi/benefici particolarmente sfavorevole sotto il profilo ecologico dovrebbero essere esclusi dal finanziamento e si dovrebbe garantire che il sostegno riguardi esclusivamente gli impianti del tutto conformi alle disposizioni della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) e della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). Andrebbe imposto ai Cantoni l'obbligo di preservare «i biotopi degni di protezione e gli habitat di specie a rischio» nei piani direttori. L'incremento dello sfruttamento della forza idrica andrebbe promosso soltanto nel caso di impianti accessori o ampliamenti che portino gli impianti ad avere una potenza pari o superiore a 10 MW; i rinnovamenti non dovrebbero essere sostenuti. Le risorse per il risanamento ecologico della forza idrica, invece, dovrebbero salire a 0,3 ct./kWh. Il sostegno finanziario dell'incremento

dovrebbe avere un orientamento di lungo periodo e non essere qualificato come «promozione», e i fondi disponibili andrebbero notevolmente accresciuti. Sia l'importo che la limitazione temporale del tetto massimo per il supplemento rete e degli strumenti di finanziamento andrebbero «orientati al conseguimento degli obiettivi». Almeno per il fotovoltaico, dovrebbero essere possibili (oltre ai

contributi d'investimento) ulteriori strumenti di finanziamento per attenuare il rischio legato ai prezzi di mercato (p. es. «premi di mercato fluttuanti»). Quanto agli ambiti efficienza e sufficienza energetica, sarebbe necessaria la definizione di nuovi obiettivi e nuove misure (in merito agli esempi citati si veda quanto scritto riguardo al parere del PES).

La FSE richiede «premi di mercato fluttuanti» per gli impianti fotovoltaici, eventualmente in

combinazione con rimunerazioni uniche. Per gli impianti di dimensioni minori, non assoggettati alla commercializzazione diretta, dovrebbe esistere una tariffa di reimmissione minima uniforme in tutta la Svizzera, che renda possibile – in combinazione con le rimunerazioni uniche – una rimunerazione adeguata (conforme al mercato) del capitale proprio (in analogia, p. es., ai tassi medi di costo del capitale applicati alle energie rinnovabili). Per quanto riguarda il finanziamento, la FSE è favorevole alla soppressione del tetto massimo per il supplemento rete. La limitazione temporale degli strumenti di promozione dovrebbe essere «legata al conseguimento degli obiettivi di aumento della produzione e di consumo». La fondazione chiede inoltre un adeguamento degli obiettivi di consumo e misure

(supplementari) negli ambiti dell'efficienza e della sufficienza energetica, citando come esempi un modello di bonus di risparmio per i gestori delle reti di distribuzione, un grado minimo di efficacia stabilito dal diritto federale per la produzione di calore e un aumento finanziario dei bandi di gara per le misure di efficienza.

10/41 BFE-D-A33C3401/711