Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva

l’AFC beneficia di uno sgravio amministrativo visto che il numero di istanze di rimborso da parte di richiedenti domiciliati all’estero e di persone giuridiche svizzere dovrebbe diminuire. Siccome una gran parte di tali domande riguarda tuttavia (anche) redditi di partecipazioni svizzere, tale agevolazione dovrebbe avere una portata ridotta.

Per i Cantoni, competenti per il rimborso dell’imposta preventiva a persone fisiche domiciliate in Svizzera, vanno per contro messi in conto maggiori oneri per le verifiche. Con il principio dell’agente pagatore l’aspetto determinante non è solo il tipo di reddito, ma ora anche l’ubicazione dell’agente pagatore, visto che gli agenti pagatori esteri non versano alcuna imposta preventiva. Inoltre, il volume dei rimborsi è destinato ad aumentare in seguito all’estensione della funzione di garanzia. L’elevata complessità della procedura di rimborso e l’aumento dei volumi comportano rischi fiscali.

5 Aspetti legali

5.1 Costituzionalità

Nell’ambito dell’imposta preventiva, la Confederazione gode di un’ampia competenza legislativa (art. 132 cpv. 2 Cost.).

La Costituzione federale non pone particolari requisiti per quanto riguarda l’organizzazione dell’imposta preventiva. Per questo motivo, il legislatore può beneficiare di un grande margine di manovra, posto il rispetto dei principi di cui all’articolo 127 capoverso 1 Cost. Siccome il soggetto e l’oggetto dell’imposta, la base imponibile e il calcolo dell’imposta sono disciplinati dalla legge, questi aspetti vengono rispettati.

La delimitazione del campo di applicazione dell’imposta preventiva alle persone fisiche domiciliate in Svizzera prevista secondo il principio dell’agente pagatore è appropriata nell’ottica della funzione di garanzia. Per le persone giuridiche domiciliate in Svizzera la funzione di garanzia è svolta dal principio della rilevanza (n. 3, art. 5a AP-LIP). Per gli investitori istituzionali l’esigenza di garanzia viene completamente meno perché questi ultimi di norma non sono soggetti alle imposte sul reddito e sull’utile.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le convenzioni per evitare la doppia imposizione hanno la particolarità di limitare il diritto di imposizione derivante dal diritto interno degli Stati contraenti. Esse non fondano tuttavia nuove obbligazioni direttamente opponibili ai contribuenti. In assenza di disposizioni fiscali del diritto interno, le norme che accordano allo Stato un diritto di imposizione sono nulle. La riforma dell’imposta preventiva qui proposta è pertanto compatibile con la rete di CDI stipulate dalla Svizzera. La tassa di negoziazione non rientra generalmente nel campo di applicazione delle CDI.