Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva

 Rafforzamento delle operazioni d’emissione (finanziamento esterno ai gruppi):

la riforma consente ai gruppi svizzeri di emettere obbligazionidalla Svizzera a condizioni quadro competitive. Bisogna supporre che emissioni finora effettuate all’estero avverranno ora maggiormente dalla Svizzera. In alcune circostanze anche i gruppi esteri potranno essere spinti a emettere prestiti dalla Svizzera.

 Rafforzamento del finanziamento interno ai gruppi (treasury e cash-pooling):

la riforma offre l’opportunità di ricorrere in misura maggiore anche al finanziamento interno ai gruppi operato dalla Svizzera. Ciò avviene da un lato perché la Svizzera – oltre a un’imposizione competitiva sull’utile – offre un’elevata certezza del diritto. Dall’altro, in considerazione dell’inasprimento dei requisiti riguardanti la sostanza nel quadro del progetto BEPS potrebbe in ogni caso delinearsi una tendenza alla centralizzazione delle attività dei gruppi. Con la riforma dell’imposta preventiva viene superato il maggiore ostacolo, permettendo agli altri vantaggi della piazza economica svizzera di far valere il loro (pieno) potenziale.

Leggera rivitalizzazione dell’attività legata all’amministrazione di titoli e patri-

moni una parte del portafoglio titoli amministrato in Svizzera è attualmente detenuta presso depositi esteri a causa della tassa di negoziazione. Anche se la misura proposta dalla riforma riguardo alla tassa di negoziazione probabilmente non sarà sufficiente per rimpatriare in Svizzera un volume considerevole di tale portafoglio titoli e della corrispondente creazione di valore, la riforma renderà più interessante per gli investitori l’acquisto di prestiti svizzeri tramite un negoziatore di titoli domiciliato in Svizzera, poiché la tassa di negoziazione decadrà. Per ottenere una netta rivitalizzazione dell’attività di amministrazione dei depositi e dei patrimoni tale tassa andrebbe abolita integralmente.

 Eliminazione delle distorsioni del mercato dei capitali: dal punto di vista delle

imprese, la riforma dell’imposta preventiva contribuisce a una riduzione delle distorsioni poiché vengono eliminati alcuni degli attuali ostacoli fiscali all’emissione di prestiti svizzeri. Con l’abolizione della tassa di negoziazione sui prestiti svizzeri vengono inoltre eliminati gli svantaggi fiscali legati al finanziamento tramite il mercato dei capitali rispetto al finanziamento operato mediante una banca. Verranno inoltre eliminate le distorsioni che attualmente sussistono fra gli investimenti diretti e indiretti. Nell’ottica degli investitori, la riforma rafforza la neutralità decisionale del sistema fiscale.

Leggero rafforzamento della piazza dei fondi: oggi sono in parte garantiti

dall’imposta preventiva redditi degli ICC svizzeri che in caso di ICC esteri o di investimento diretto non sono garantiti (eccezione: affidavit). In futuro, grazie a un reporting corretto degli ICC svizzeri, presso gli investitori esentati saranno gravati dall’imposta preventiva solo i redditi di partecipazioni estere. Questo porterà a un rafforzamento generale della piazza dei fondi. Ci si aspetta inoltre un rafforzamento indiretto, poiché anche i redditi di interesse derivanti da ICC esteri verranno garantiti dall’imposta preventiva.

Effetti indiretti/indotti: Le conseguenze descritte in precedenza rappresentano effetti diretti della riforma. La corrispondente creazione di valore e di posti di lavoro riguarda principalmente i reparti finanziari delle imprese, nonché il settore finanziario. In seguito agli impulsi che aumentano la domanda nel settore finanziario, la riforma comporta anche effetti indiretti e/o indotti in altri rami, come per esempio quello della