Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva
consulenza legale e aziendale in Svizzera, con il cui supporto vengono svolte le attività sopra descritte.
Oltre a questi positivi effetti dinamici, è possibile che si verifichino reazioni di adattamento da parte degli investitori. La riforma prevede un’estensione della funzione di garanzia. Le persone fisiche domiciliate in Svizzera possono eludere tale misura optando per un agente pagatore all’estero. In tale eventualità occorre distinguere se i redditi vengono o meno incassati tramite un agente pagatore in uno Stato partner della Svizzera nell’ambito di un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Nel primo caso si producono effetti in termini di liquidità poiché mediante la notifica è possibile assicurare la corretta riscossione delle imposte sul reddito e sulla sostanza. Ciononostante, in tale eventualità sorgono perdite macroeconomiche poiché il rapporto di clientela e la corrispondente creazione di valore si situano all’estero. Se per contro dei redditi vengono incassati in uno Stato con cui non vige un accordo sullo scambio automatico di informazioni, non è possibile assicurare una corretta dichiarazione delle imposte sul reddito e sulla sostanza. Una terza opzione nella prospettiva delle persone fisiche domiciliate in Svizzera consisterebbe nel ristrutturare il proprio portafoglio titoli e incassare principalmente redditi di investimenti non toccati dalla funzione di garanzia dell’imposta preventiva (redditi di partecipazioni estere). In tal caso, una corretta dichiarazione dei redditi non è assicurata neanche se il rapporto di clientela rimane in Svizzera.
4.2.2 Oneri amministrativi
La riforma comporta elevati oneri di implementazione per gli agenti pagatori. Non sono disponibili informazioni che permettano di quantificare i loro oneri amministrativi, che varieranno probabilmente in modo significativo e dipenderanno anche dai seguenti fattori:
dimensioni dell’istituto: maggiori sono le dimensioni, maggiore risulterà la decre-
scita progressiva dei costi fissi;
carattere internazionale dell’istituto: gli agenti pagatori in altri Paesi sono già as-
soggettati a un’imposta alla fonte (n. 1.4). Le esperienze che ne sono scaturite possono contribuire alla riduzione dei costi dell’imposta preventiva svizzera;
clientela / orientamento dell’istituto al mercato interno: in futuro gli agenti paga-
tori dovranno differenziare tra clienti domiciliati in Svizzera e all’estero. A seconda dell’orientamento scelto (p. es. focalizzazione sugli investitori domiciliati in Svizzera), il relativo onere risulterà esiguo.
La portata degli oneri di implementazione dipendono infine anche dal progetto concreto che verrà adottato dal Parlamento nel quadro del messaggio. Con il presente progetto di riforma, gli oneri iniziali a carico degli agenti pagatori vengono in parte indennizzati dalla Confederazione mediante la possibilità di trattenere per un periodo determinato una parte dell’imposta preventiva secondo il principio dell’agente pagatore (n. 3 art. 70e cpv. 2). Dopo l’implementazione sorgono costi per l’esercizio e la manutenzione dei sistemi. Presso gli agenti pagatori aumentano pure i rischi legati al disbrigo dell’imposta.
Per il debitore della prestazione imponibile risulta uno sgravio amministrativo, visto che ora è l’agente pagatore ad essere chiamato a versare l’imposta preventiva. Anche