Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/18: Modifica della legge sui lavoratori distaccati · 12 pagine

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3 Risultati della procedura di consultazione

3.1 Progetto nel suo complesso

Panoramica

Riassumendo, la maggior parte dei partecipanti alla consultazione è a favore delle modifiche degli articoli 2 e 7 LDist: in concreto, 34 sono in linea di massima favorevoli e 18 contrari.

Buona parte dei partecipanti respinge invece le modifiche inerenti alle conseguenze dell’inadempienza totale o parziale dei compiti esecutivi (art. 7b LDist e 16a LLN): le proposte hanno trovato il consenso di 16 partecipanti ma sono state respinte da 24.

Alcuni partecipanti hanno chiesto adattamenti e precisazioni.

Qui di seguito sono riportati i pareri (riassunti) dei partecipanti alla procedura di consultazione sulle singole disposizioni proposte.

3.2 Art. 2 cpv. 1bis e art. 7 cpv. 1bis LDist (salari minimi)

3.2.1 Cantoni

25 Cantoni hanno espresso il loro parere. La grande maggioranza dei Cantoni (22) approva completamente o in parte le modifiche alla legge sui lavoratori distaccati proposte a seguito della mozione Abate (AG, AI, AR, BE, BS, FR, GE, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, ZG e ZH).

Una piccola minoranza (2 Cantoni) è contraria alle modifiche degli articoli 2 e 7 LDist (BL e LU).

Un Cantone (SH) non si esprime riguardo a questa parte del progetto.

Pareri a favore

GR, UR, OW, NW, ZG, SO, GL, ZG, SG e TG al momento non si ritengono toccati dalle modifiche, siccome non dispongono di leggi cantonali sul salario minimo, ma sarebbero comunque disposti ad approvarle, considerandole utili per i Cantoni che hanno già leggi in materia o intendono implementarle in futuro.

AG, BE, GL, BS, SO e TI accolgono le modifiche, dato che permetterebbero di raggiungere un pari trattamento delle imprese nazionali ed estere ed eviterebbero distorsioni della concorrenza tra imprese svizzere e aziende distaccanti.

SZ è del parere che i Cantoni debbano poter definire individualmente il campo d’applicazione e le competenze di controllo.

Alcuni Cantoni appoggiano la proposta di inserire nella legge sui lavoratori distaccati una disposizione sui salari minimi cantonali, ma hanno riserve sulle prescrizioni esecutive.

BS mette in questione la pertinenza della disposizione dell’articolo 7 capoverso 1bisLDist, dato che le attività di controllo in relazione ai salari minimi cantonali potrebbero già essere coperte dall’articolo 7 capoverso 1 lettera d. Questo Cantone sostiene inoltre che le sanzioni dei salari minimi cantonali dovrebbero essere disciplinate dalla legge sui lavoratori distaccati (come i salari minimi nei contratti normali di lavoro).

NE e JU sono contrari solo all’articolo 7 capoverso 1bisLDist, ritenendo che i controlli dei salari minimi cantonali facciano parte delle misure collaterali e che non avrebbe senso applicare due procedure di controllo diverse. Respingono inoltre il fatto di delegare il finanziamento ai Cantoni.