Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/18: Modifica della legge sui lavoratori distaccati · 12 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 7Fedlex · Rapporto sui risultati

La maggior parte dei Cantoni (16) si è dichiarata contraria ai nuovi articoli sull’inadempienza totale o parziale dei compiti esecutivi (AI, AR, BE, BL, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, UR e ZG).

Pareri a favore

AG chiede di integrare la disposizione tenendo conto della prassi in vigore, in modo che la trattenuta, la restituzione o la riduzione delle indennità della Confederazione sia possibile solo in mancanza di motivi fondati. Inoltre il Cantone invita ad aggiungere nel rapporto spiegazioni dettagliate ed esempi di applicazione riguardanti i casi di rigore presenti nei capoversi 3 di entrambe le disposizioni.

BS è del parere che le nuove disposizioni garantiscano un impiego corretto delle indennità e un pari trattamento tra tutti i Cantoni.

FR e JU fanno presente che le conseguenze dell’inadempienza totale o parziale sono già regolate nelle convenzioni sulle prestazioni concluse con la Confederazione, e quindi non sollevano obiezioni fondamentali contro le nuove disposizioni. FR chiede di inserire un obbligo di diffida preliminare e di stabilire che per procedere alla riduzione, alla soppressione o alla restituzione sia necessaria una decisione formale impugnabile.

In generale SG non si oppone alle nuove disposizioni, ma sostiene che debbano essere formulate in modo da tener conto delle peculiarità delle varie fattispecie di indennità disciplinate dalla LDist e dalla LLN. Inoltre fa notare che i Cantoni devono poter avere una certa libertà d’azione nella definizione delle strategie di controllo, le quali devono venir prese debitamente in considerazione nella valutazione dell’adempimento dei compiti esecutivi.

Anche VD appoggia le nuove disposizioni ma ritiene inaccettabile che le conseguenze finanziarie dell’inadempienza nell’esecuzione delle misure di accompagnamento siano esclusivamente a carico dei Cantoni, mentre i controlli svolti dagli ispettori del mercato del lavoro rientrano nella sfera di competenza della commissione tripartita, composta da rappresentanti dei Cantoni e delle parti sociali. VD è inoltre del parere che il tasso di interesse annuo del 5 per cento non dovrebbe essere riscosso in modo sistematico, bensì solo in presenza di violazioni gravi.

Pareri contrari

AI, AR, BE, BL, GR, NW, OW, SH e ZG temono che, con le modifiche proposte, la Confederazione possa intervenire in maniera eccessiva nella sovranità esecutiva dei Cantoni. Sono stati formulati timori riguardo al fatto che i requisiti di controllo vengano imposti unilateralmente ai Cantoni nelle convenzioni sulle prestazioni sottoscritte congiuntamente con la Confederazione e che, in caso di mancato raggiungimento di questi obiettivi, le indennità della Confederazione vengano sistematicamente ridotte.

Secondo AR, AI, NW, UR e ZG questa nuova disposizione nella legge sui lavoratori distaccati è incentrata principalmente sull’attività delle CT e non su quella delle CP.

BL teme che, a causa della libertà di applicazione, anche in caso di inadempienza parziale l’intera indennità federale possa essere ridotta o debba essere restituita.

BE, SO e SZ segnalano che le convenzioni sulle prestazioni includono già una clausola secondo la quale le indennità della Confederazione possono essere ridotte o devono essere restituite in caso di esecuzione insufficiente.

BL, GL, SH e SO rimandano alla giurisprudenza del Tribunale federale, in base a cui, anche in assenza di una base legale esplicita è possibile chiedere la restituzione delle prestazioni versate indebitamente.

BL, GL, SZ, TG e UR temono che le nuove disposizioni creino uno squilibrio nel partenariato sociale tra Confederazione e Cantoni e limitino il loro margine di manovra a livello federale.