Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

L’articolo 4b concretizza ora la regolazione degli effettivi di lupi (secondo l’art. 7a LCP), motivo per cui l’attuale articolo 4bisOCP può essere abrogato. Secondo la nuova disposizione, la regolazione degli effettivi avviene a titolo preventivo e deve prevenire danni o un pericolo notevole per l’uomo. Poiché, come contemplato finora nella legge sulla caccia, non occorre più che sia sopravvenuto un danno grave o un pericolo notevole, il Consiglio federale nel presente articolo dell’ordinanza può rinunciare, quale premessa per la regolazione, alla valutazione concreta di un danno o di un pericolo concreto che si è verificato. Poiché la regolazione non può pregiudicare la protezione delle specie (art. 7° cpv. 2 LCP), alla regolazione dei branchi di lupi sono posti i requisiti seguenti:

Capoverso 1: come prerequisito vale che possono essere regolati soltanto branchi di lupi che si siano riprodotti con successo durante l’anno in cui è stata concessa l’autorizzazione. Solo i cuccioli di età inferiore all’anno possono essere abbattuti, mentre i lupi più vecchi e soprattutto i genitori sono protetti. L’abbattimento dei lupi più anziani distruggerebbe la struttura del branco e avrebbe come conseguenza che potrebbero aumentare gli attacchi agli animali da reddito da parte dei giovani lupi orfani di un capobranco. Inoltre l’uccisione dei genitori distruggerebbe la gerarchia e attraverso di essa la «memoria del branco». In seguito a numerose esperienze di apprendimento I lupi vecchi ed esperti hanno imparato a sopravvivere nel nostro paesaggio rurale. Per esempio, i lupi adulti che hanno imparato quanto le misure di protezione del bestiame siano dolorose (recinzione elettrica) o fastidiose e pericolose (cani da protezione del bestiame), eviteranno efficacemente le mandrie protette e insegneranno tale comportamento ai loro piccoli. Per questo motivo solo l’uccisione di lupi giovani è di utilità e può garantire la sostanziale conservazione del branco e dei lupi in una regione. L’uccisione dei giovani lupi da un branco e in prossimità di un gregge o di una mandria protetta comporta un aumento dell’efficacia della misura adottata, poiché incentiva il timore nei lupi ancora vivi. La disposizione secondo cui può essere abbattuta al massimo la metà dei giovani lupi consente di garantire in linea di principio la sopravvivenza del branco e quindi anche la popolazione di lupi in una regione.

Capoverso 2: il Cantone deve limitare l’autorizzazione per la regolazione all’areale abituale di attività del branco e nel tempo al periodo di regolazione (secondo l’art. 7a cpv. 1 lett. b LCP) successivo alla riproduzione. Laddove necessario, i Cantoni devono concordare fra di loro eventuali progetti di regolazione.

Capoverso 3: la disposizione di questo capoverso intende evitare per ragioni intrinseche alla protezione delle specie l’eccessiva regolazione di un branco di lupi. A tale scopo i singoli lupi abbattuti dalle autorità e i lupi cacciati di frodo nell’areale abituale di attività di un branco vengono conteggiati rispetto al numero di animali giovani che possono essere abbattuti. Di conseguenza, si riduce il numero massimo di lupi che possono essere ancora abbattuti. I lupi abbattuti vengono contati nel periodo di tempo, che raggiunge al più presto un anno prima della concessione dell’autorizzazione e fino al completamento della regolazione.

Capoverso 4: La protezione delle greggi e la sua promozione da parte della Confederazione è disciplinata nel dettaglio da diversi articoli (art. 10°, 10b, 10 c OPC). L’adozione di misure di protezione del bestiame è fondamentalmente un compito che gli agricoltori adottano su base volontaria. Prima di regolare un branco di lupi, i Cantoni devono informare sulle misure di protezione delle greggi tutte le aziende agricole presenti nell’areale abituale di attività di un branco e, su richiesta, fornire consulenza alle aziende minacciate. Tuttavia, non sussiste alcun obbligo secondo cui tutti gli agricoltori nell’areale del lupo devono aver effettivamente attuato misure protezione del bestiame ragionevoli (art. 10h cpv. 1) affinché il Cantone possa regolare il branco. Come già illustrato, ciò contradirebbe il principio della protezione volontaria del bestiame e darebbe al singolo agricoltore un diritto di veto alle misure di regolazione previste dal Cantone.

Capoverso 5: Quanto il Cantone intende chiedere la regolazione di un branco di lupi, in seguito alla predazione eccessiva di artiodattili selvatici da parte dei lupi è tenuto a dimostrare che, a suo giudizio, nell’areale abituale di attività del branco non sussiste un danno insostenibile causato dagli artiodattili selvatici alla rinnovazione naturale del bosco (cfr. art. 4 cpv. 3 lett. b numero 4). Un tale danno sussiste quando la situazione della rinnovazione naturale

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