Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici
eventuali cambiamenti. Al numero 2 si definiscono i criteri secondo cui i Cantoni possono rilevare i popolamenti di stambecchi delle colonie. Gli stambecchi si possono osservare alquanto bene, come si possono distinguere il più delle volte il sesso e le classi di età. Per evitare che gli interventi di regolazione non distruggano la struttura di sesso e di età che si crea naturalmente negli effettivi, il rilevamento delle popolazioni deve illustrare in modo affidabile la struttura delle stesse in base al sesso e alle classi di età e la pianificazione della regolazione possa essere attuata di conseguenza. La suddivisione degli stambecchi in fasce d’età da osservare in questo contesto corrisponde al diritto vigente (ordinanza del DATEC sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi ORES; RS 922.27). In seguito all’abrogazione di questa ordinanza dipartimentale (cfr. abrogazione dell’art. 4 cpv. 4 LCP e capitolo IV, Modifica di altri atti normativi) queste categorie devono ora essere nominate esplicitamente.
Lettera b: i lupi si organizzano in associazioni familiari (branchi), che consistono nei genitori che si riproducono e nei giovani lupi di uno o più anni. I branchi di lupi difendono i territori di alimentazione con una dimensione media sulle Alpi di circa 200-300 km2. Per non ostacolare la diffusione della popolazione di lupi e per non intervenire ancora sullo sviluppo degli effettivi, la regolazione viene applicata al branco di lupi secondo regole chiare che ne impediscono lo sterminio. Il numero 1 stabilisce che nell’ambito della consultazione i Cantoni devono comunicare all’UFAM l’estensione dell’areale abituale di attività di un branco di lupi, la quale può essere ristretta relativamente bene grazie a indicazioni quali osservazioni visive, predazioni, trappole fotografiche o identificazione genetica di singoli membri del branco. In tale contesto assume particolare importanza il numero di cuccioli di quest’anno. Secondo il numero 2 i Cantoni devono inoltre dimostrare di aver informato tutte le aziende agricole e alpestri presenti nell’areale abituale di attività del branco, sulla protezione del bestiame e di aver anche fornito consulenza, su loro richiesta, alle aziende in pericolo. I Cantoni comunicano all’UFAM nel quadro della consultazione le modalità delle informazioni fornite e della consulenza prestata in materia di protezione delle greggi e lo informano sullo stato di attuazione delle misure di protezione adottate dagli agricoltori, Per quanto riguarda l’effettiva attuazione delle misure di protezione del bestiame, è necessaria un’attuazione su scala ridotta della protezione del bestiame (cfr. motivi illustrati sopra). Se l’areale abituale di attività del branco comprende perimetri di superfici di pascolo prive di misure di protezione del bestiame secondo l’articolo 10h, i Cantoni indicano all’attenzione dell’UFAM i perimetri esatti di tali superfici di pascolo. Esistono anche misure più blande per evitare che i lupi mettano in pericolo l’uomo, che i Cantoni dovranno adottare prima della regolazione, tanto più che si tratta di misure la cui attuazione spetta direttamente al Cantone e non a terzi, come nel caso della protezione del bestiame. Secondo il numero 3 si tratta dell’attuazione del divieto generico di offrire cibo (articolo 8ter) e del divieto di attirare animali selvatici (art. 2 cpv. 2 lett. l), la cui attuazione e imposizione sono di competenza del Cantone. Pertanto, il Cantone deve vietare qualsiasi esposizione di alimenti e in particolare di carne o sottoprodotti di origine animale nell’areale abituale di attività dei lupi. Non è accettabile che i lupi siano attratti dalla distribuzione di cibo e che poi debbano essere regolati a causa dell’eccessiva prossimità con
l’uomo. Un obiettivo centrale della nuova gestione dei lupi secondo la legge sulla caccia riveduta e la presente ordinanza sulla caccia è che i lupi rimangano timorosi. Qualsiasi tentativo di attirarli con il cibo sarebbe controproducente, motivo per cui l’attuazione dell’articolo 2 capoverso 1 lettera l OCP e dell’articolo 8terOCP è di grande importanza. Di conseguenza, i Cantoni notificano all’UFAM l’attuazione di questi due divieti in occasione della consultazione. Tuttavia, se il Cantone pianifica un intervento in un branco di lupi finalizzato a mantenere effettivi adeguati di selvaggina a livello regionale (secondo art. 7a cpv. 2 lett. c LCP), deve secondo il numero 4 documentare sia lo stato del rinnovamento del bosco nell’areale abituale di attività del branco e valutare la sostenibilità dei danni da animali selvatici, causati da artiodattili selvatici. In linea di principio l’areale abituale di attività del branco deve essere esente da gravi danni causati da artiodattili selvatici. La presenza di elevati danni lascia in genere concludere che la presenza degli artiodattili sia ancora troppo alta. nonostante la predazione da parte del lupo e la regolazione di base da parte della caccia effettuata dal Cantone. Occorre tuttavia aggiungere che, paradossalmente, le concentrazioni locali di artiodattili
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