Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici
concede alle autorità un notevole margine. Il passaggio in cui si afferma che l’autorizzazione deve essere limitata nel tempo è stato cancellato. Ciò non è necessario perché è in linea con la prassi attuale in materia di autorizzazioni. È stato aggiunto un secondo periodo sulle cure veterinarie di emergenza per gli animali selvatici feriti. Sempre più spesso, gli animali selvatici trovati nella natura da privati e bisognosi di cure vengono consegnati a veterinari liberi professionisti. Questi veterinari si trovano di fronte a un dilemma: la cura veterinaria degli animali richiede un’autorizzazione cantonale, difficile da ottenere nel tempo a disposizione, mentre il rifiuto di un animale ferito porterebbe il veterinario in un conflitto etico. Per questo motivo, i veterinari curano spesso, comprensibilmente, gli animali feriti senza autorizzazione. La presente aggiunta al capoverso garantisce che i veterinari indipendenti siano legalmente autorizzati a fornire un primo trattamento per tali animali anche senza autorizzazione, se gli animali vengono successivamente consegnati a una stazione di cura riconosciuta o liberati sul luogo di rinvenimento. La scelta dei termini «primo trattamento» e «dopo» chiarisce che non deve essere una cura permanente. D’altro canto, il veterinario dovrebbe essere in grado di superare un fine settimana o una settimana di ferie se non è disponibile un’istituzione competente in quel momento.
Art. 6bis cpv. 2 e 3
2
I rapaci per falconeria possono essere tenuti in cattività:
a. in parchi con parte anteriore aperta;
b. sui trolley;
c. legati con la pastoia per breve tempo durante il trasporto, l’addestramento dei piccoli, l’addestramento al volo e l’esercizio della caccia; la durata dell’uso della pastoia deve essere documentata.
3
Abrogato
Il disciplinamento relativo alla tenuta di rapaci in cattività per falconeria corrisponde in linea di principio all’attuale ordinanza ed è stato spiegato in occasione della sua introduzione. Alcuni termini saranno definiti meglio. In linea di principio, va osservato che le attuali disposizioni in materia di rapaci in cattività per falconeria si applicano solo ai falconi che vengono utilizzati nel contesto della caccia con il falcone o per evitare i danni causati dalla selvaggina conformemente alla legge sulla caccia. Tuttavia, questa disposizione non riguarda il disciplinamento della tenuta in cattività di rapaci per spettacoli di volo. A questo proposito, si noti il corrispondente adeguamento dell’ordinanza sulla protezione degli animali nel contesto della presente modifica d’ordinanza (allegato 2 tabella 2, disposizioni particolari, punto 13). Per quanto riguarda le modifiche dell’ordinanza sulla caccia nel dettaglio, va osservato che i requisiti per la falconeria descritti qui di seguito sono stati elaborati dall’UFAM in un workshop con esperti dei settori della biologia dei rapaci, della medicina veterinaria per i rapaci e della protezione veterinaria degli animali. Questi sono descritti in maniera concreta nell’aiuto all’esecuzione concernente la tenuta in cattività di rapaci per falconeria per la caccia con il falcone (secondo art. 6biscpv. 4 OCP).
Capoverso 2: alla lettera a il termine «voliera per la muta» è stato sostituito con «parte anteriore aperta». I requisiti strutturali sono identici, ma il termine descrive meglio il fatto che questa forma di detenzione non dovrebbe basarsi esclusivamente sul periodo di muta degli uccelli, ma dovrebbe servire allo scopo di detenzione durante tutto l’anno se al rapace viene concesso di volare liberamente in maniera regolare e adeguata alle sue esigenze (cpv. 1 lett. c). Lo stesso vale per la detenzione sul trolley di cui alla lettera b. Anche questa forma di detenzione è consentita tutto l’anno se ai rapaci è concesso di volare liberamente e se permette al rapace di volare in maniera limitata senza alcun rischio di ferimento per il rapace se è spaventato dalla griglia della sua voliera. Il trolley non rappresenta un vero e proprio uso della pastoia, in quanto il rapace può sempre volare e avvicinarsi e cercare i suoi luoghi preferiti (bagno di sabbia, bagno d’acqua, ciotola per il cibo, copertura, ecc.). La lettera c de-
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