Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici
rende necessaria l’elaborazione di un piano di prevenzione dei danni da selvaggina (art. 31 OFo).
Capoverso 6: Questo capoverso regola un aspetto centrale della nuova gestione del lupo nel nostro paesaggio rurale secondo la revisione della legge sulla caccia. La regolazione preventiva dei lupi ha un duplice obiettivo: (a) rallentare lo sviluppo degli effettivi e (b) controllare il comportamento degli altri lupi del branco. Un obiettivo importante degli abbattimenti di regolazione è costituito dal mantenimento o dal rafforzamento del timore naturale dei lupi del branco verso l’uomo e la sua infrastruttura. Per questo motivo, gli abbattimenti di regolazione dei giovani lupi devono avvenire nel branco e, se possibile, in prossimità di insediamenti umani o vicino a mandrie di animali da reddito in pericolo. Il lupo come «animale che impara» deve evitare le persone e le loro strutture e quindi anche apprendere a rispettare le misure di protezione del bestiame. La questione dell’efficacia a lungo termine delle misure di protezione del bestiame finanziate a livello federale sarà strettamente legata alla questione del timore a lungo termine dei lupi. Il Consiglio federale è del parere che ciò richiede la combinazione di (a) efficaci misure di protezione del bestiame con (b) abbattimenti di dissuasione mirati. Per consentire questo effetto di apprendimento, tuttavia, è molto importante che vengano cacciati dal branco solo animali giovani (cfr. cpv. 1). Occorre ora spiegare la differenza tra la nozione di regolazione (secondo l’art. 4b) e quella di abbattimento di singoli lupi (secondo l’art. 9b): se la regolazione tenta ex ante di gestire il comportamento futuro dei lupi che sopravvivono (influenzare) affinché non apprendano comportamenti problematici dal punto di vista dell’uomo, l’abbattimento di singoli lupi serve ex post a rimuovere dal branco i lupi che hanno appreso tale comportamento, per impedire che lo perfezionino o lo trasmettano ad altri lupi. Per tale motivo sia la regolazione dei lupi che l’abbattimento individuale dei lupi servono a garantire che a lungo termine non si stabiliscano tra i lupi in Svizzera modelli di comportamento che l’uomo considera indesiderati.
Art. 4c Regolazione dei cigni reali
La regolazione dei cigni reali avviene attraverso interventi nei nidi o nelle covate. Se queste misure non sono sufficienti, i Cantoni possono autorizzare abbattimenti.
Il Parlamento nel dibattito sulla legge sulla caccia non ha designato il cigno reale come specie regolabile ma ha assegnato questo compito al Consiglio federale nell’ambito di una mozione accolta (15.3534). Il Consiglio federale esegue il compito assegnatogli e sottopone a consultazione la possibilità di regolare la specie. Occorre tuttavia sottolineare che la legge sulla caccia già ne prevedeva la regolazione da parte dei Cantoni, nel caso in cui causassero notevoli danni (art. 12 cpv. 4 LCP). Già sussistono quindi esperienze con la regolazione degli effettivi del cigno reale. Sulla base di tali disposizioni sono in linea di principio possibili misure alle covate o al nido, come per esempio bucare le uova, impedendone lo sviluppo. Tenuto conto della longevità del cigno reale, l’effetto regolativo si manifesterà soltanto a medio termine, ovvero dopo alcuni anni. Nel caso in cui si voglia avere un effetto regolativo immediato (ad es. per garantire la sicurezza di volo negli aeroporti), possono essere autorizzati abbattimenti. L’eventuale necessità di adottare misure più blande da parte dei Cantoni è già stata illustrata all’articolo 4. Un aspetto importante in quest’ambito è costituito in particolare dalla loro attuazione del divieto generale di cibare gli animali (art. 8ter OCP). L’esperienza insegna che soprattutto i conflitti nel settore agricolo sono molto spesso provocati da concentrazioni locali di cigni reali fortemente incentivate dal cibo loro dato sul posto.
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