Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

Necessità degli interventi: la legge sulla caccia riveduta richiede che gli interventi per regolare gli animali protetti siano necessari (art. 7a cpv. 2 LCP). Le possibili ragioni di una tale regolazione di base sono: (I) minaccia per gli spazi vitali o la diversità delle specie, (II) prevenzione dei danni, (III) prevenzione di un pericolo concreto per l’uomo, (IV) mantenimento di effettivi adeguati di selvaggina a livello regionale. Il Cantone deve spiegare in modo plausibile che la regolazione è effettivamente necessaria per prevenire il conflitto in questione. Il danno o il pericolo non deve essere già avvenuto o valutato esplicitamente, vale a dire che come nel diritto vigente non si deve superare una determinata soglia di danno, il danno o il pericolo previsto deve essere plausibile in modo che la regolazione abbia effettivamente senso nella direzione di un’azione lungimirante. In altre parole, i Cantoni devono presentare in modo plausibile il potenziale di conflitto e dimostrare che questo conflitto può essere ridotto rallentando lo sviluppo regionale degli effettivi di lupo o controllando il comportamento dei lupi rimanenti. D’altro canto, non sarebbe giustificabile intervenire a regolare un effettivo di stambecchi per evitare possibili danni alle foreste di montagna se gli stambecchi in questione vivessero al di sopra del margine forestale tutto l’anno; allo stesso modo, non sarebbe ammissibile regolare un branco di lupi per evitare danni agli animali da reddito se nessun animale da reddito pascola sul suo territorio. Secondo l’articolo 5 capoverso 2 della Costituzione federale, l’attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. Applicazione del principio di proporzionalità: nell’ambito dei progetti di regolazione, è ora particolarmente importante chiarire in quale misura siano effettivamente necessarie misure più blande (p. es. misure di protezione del bestiame di cui all’articolo 10h) prima della regolazione. È necessario prima di tutto distinguere quali misure sono di competenza del Cantone e quali dei privati. La regolazione della specie protetta lupo è una misura ufficiale del Cantone, mentre l’adozione di misure di protezione del bestiame è un compito che l’agricoltore sceglie di svolgere liberamente. Affinché lo Stato possa continuare ad agire nell’ambito di un necessario progetto di regolazione, non si può porre come condizione che la protezione del bestiame venga attuata su tutto il territorio da privati. Ciò darebbe al singolo agricoltore che per ragioni personali non condivide la regolazione il diritto di veto contro una corrispondente decisione cantonale. Per questo motivo, nel modificare la legge sulla caccia, il Parlamento non ha posto come condizione l’attuazione su tutto il territorio delle misure di prevenzione dei danni (art. 7a cpv. 2 LCP). D’altro canto, tuttavia, ciò non significa che non sia necessario adottare misure più blande per evitare le perdite prima di una regolazione. Il principio di proporzionalità impegna il Cantone ad applicare a priori misure più blande, la cui attuazione rientra nelle sue competenze. La prevista regolazione del lupo per prevenire una sua perdita di timore nei confronti dell’uomo consisterebbe ad esempio nell’attuazione di un divieto generale di alimentazione nelle misure e nel divieto di utilizzare esche. Per le misure più blande, invece, la cui attuazione è di competenza privata e volontarie, il Cantone deve comunicare all’UFAM solo le modalità dell’adozione di tali misure, come ad esempio il Cantone informerà gli agricoltori presenti nell’areale abituale di attività del lupo. Per i Cantoni vale pertanto, nella risoluzione preventiva di conflitti con la fauna selvatica protetta, sarebbe sproporzionato concentrarsi esclusivamente sulla regolazione degli animali protetti.

Secondo lettera b i Cantoni comunicano all’UFAM anche il tipo di intervento previsto, ovvero le misure che devono essere adottate per regolare gli effettivi e secondo la lettera c, informano l’UFAM sui presumibili effetti che tali misure avranno sulle popolazioni di animali selvatici da regolare.

Affinché l’UFAM possa valutare concretamente un progetto di regolazione cantonale, il capoverso 2 definisce le informazioni supplementari sullo stambecco, sul lupo e sul cigno reale che i Cantoni devono trasmettere separatamente.

Lettera a: gli stambecchi vivono in colonie che possono essere separate l’una dall’altra. Una colonia è un’attuale comunità riproduttiva. L’UFAM, dopo aver consultato i Cantoni, delimita in linea di principio le colonie in tutta la Svizzera sulla base delle condizioni naturali. I perimetri stabiliti dovranno essere controllati periodicamente. Per tale motivo i Cantoni devono confermare ogni anno all’UFAM secondo il numero 1 i perimetri stabiliti o gli comunicheranno

18 153-00010/00001/00085/00006/T194-0066