Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici
Art. 4e Zone di tranquillità per la selvaggina
1Se necessario per proteggere sufficientemente i mammiferi e gli uccelli selvatici dai disturbi provocati dalle attività ricreative e dal turismo, i Cantoni hanno facoltà di definire zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi e sentieri utilizzabili al loro interno.
2Nel definire dette zone, i Cantoni tengono conto del collegamento tra queste zone e le aree di protezione della fauna selvatica e le riserve per gli uccelli federali e cantonali e vigilano affinché la popolazione possa contribuire in modo adeguato alla definizione di tali zone, percorsi e sentieri.
3L’UFAM emana direttive per la definizione e la segnalazione uniforme delle zone di tranquillità per la selvaggina. Sostiene i Cantoni per fornire informazioni alla popolazione in merito a tali zone.
4
L’Ufficio federale di topografia segnala nelle carte nazionali per attività sulla neve le zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi utilizzabili al loro interno.
L’attuale articolo 4ter OCP è stato rinumerato come articolo 4e OCP. In primo luogo, il titolo è stato abbreviato. I capoversi 1-3 sono ripresi senza modifiche dall’ordinanza in vigore e l’unica modifica consiste nel sostituire il verbo «...definisce...» con «...segnala...» nel capoverso 4. Ciò chiarisce che l’Ufficio federale di topografia non esclude le zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi utilizzabili. Questa competenza appartiene piuttosto ai Cantoni, come confermato anche dalla sentenza del 18 gennaio 2018 del Tribunale amministrativo del Cantone di Berna (100.2017.154U). La Confederazione, da parte sua, si fa carico delle decisioni dei Cantoni e segnala le zone di tranquillità per la selvaggina delimitate dai Cantoni e i percorsi autorizzati nei prodotti che coprono tutta la Svizzera, come le carte nazionali tematiche dedicate agli sport sulla neve (o la collezione di dati corrispondente) o nelle presentazioni dei portali Internet sotto la sovranità della Confederazione.
Art. 6 cpv. 1 e 2
1
L’autorizzazione di tenere in cattività o curare animali protetti è accordata solamente se è provato che l’acquisto, la tenuta in cattività o la cura degli animali soddisfano la legislazione sulla protezione degli animali nonché sulla caccia e sulla conservazione delle specie. Chi si occupa di animali selvatici per una breve durata per salvarli da un pericolo non ha bisogno di un’autorizzazione di detenzione, a condizione che gli animali selvatici siano messi in libertà immediatamente sul luogo di rinvenimento.
2
L’autorizzazione di prodigare cure ad animali ammalati, feriti oppure orfani è accordata solamente a persone competenti che prodigano le cure in un’installazione adeguata (stazione di cura). I veterinari che sottopongono gli animali che ne hanno un bisogno provato a un primo trattamento non necessitano di autorizzazioni, purché dopo gli animali selvatici siano affidati a una stazione di cura oppure siano messi in libertà sul luogo di rinvenimento.
L’attuale disciplinamento in materia di cura e tenuta in cattività degli animali protetti deve essere rivisto sotto il seguente aspetto.
Capoverso 1: in questo capoverso il primo periodo è stato ripreso senza modifiche rispetto all’attuale ordinanza. Tuttavia, è stato aggiunto una secondo periodo in cui si afferma che la manipolazione per un periodo breve di animali selvatici allo scopo di salvarli da un pericolo imminente (p. es. da una macchina) non corrisponde alla loro tenuta in cattività e non richiede quindi un’autorizzazione. Tuttavia, ciò vale solo se gli animali non vengono rimossi dal sito dopo essere stati maneggiati, ma vengono liberati immediatamente sul luogo di rinvenimento, ma fuori dalla zona di pericolo, dopo essere stati salvati.
Capoverso 2: dal punto di vista materiale, le disposizioni del primo periodo corrispondono all’attuale articolo dell’ordinanza, ma sono state riordinate dal punto di vista linguistico. Il termine «esperto» è stato sostituito dal termine «persona competente», dato che non esiste alcun certificato di qualifica secondo l’ordinanza sulla protezione degli animali (art. 192 OPAn) che autorizzi a gestire una stazione di cura. Una persona è competente se è qualificata per questo compito, il che dà alle autorità un ulteriore margine di manovra. una disposizione che
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