Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici
nel bosco di montagna. Pertanto, quando si dimostra la necessità di un intervento su un effettivo di stambecchi, il Cantone non dispone di misure più blande a cui potrebbe ricorrere per prevenire danni ai sensi del principio di proporzionalità.
Il capoverso 1 definisce la dimensione minima di una colonia (dimensione dell’effettivo) al di sopra della quale è consentita la regolazione. La dimensione minima della colonia a tal fine è ora aumentata da cinquanta a cento animali di più di un anno di età. Le colonie più piccole difficilmente possono causare danni rilevanti al loro spazio vitale nella parte alta del bosco di montagna e la loro regolazione è pressoché superflua. Le colonie più piccole sono per contro soggette a un rischio di estinzione naturale più elevato e per tale ragione devono essere protette meglio. Come finora, i Cantoni con colonie di stambecchi il cui territorio si estende su più Cantoni sono obbligati a coordinare la pianificazione degli abbattimenti.
Capoverso 2: La strategia riproduttiva dello stambecco è basata sulla presenza di un numero sufficienti di esemplari maschi vecchi. Per evitare che le misure di regolazione non distruggano struttura naturale di una colonia (classi di sesso e di età), sono necessarie norme restrittive sul prelievo degli esemplari maschi. In linea di principio, la regolazione di una colonia si basa sull’abbattimento di femmine, per cui in caso di una necessità di un intervento di regolazione la percentuale di femmine abbattuta non può essere inferiore a quella dei maschi. Per tale motivo, nella lettera a i capi di esemplari maschili nell’abbattimento complessivo di una colonia e per anno sono limitati a un massimo del 50 per cento. Di particolare importanza evolutiva sono i vecchi maschi, che hanno le corna più lunghe, producono la maggior parte della prole e sono quindi geneticamente i più validi e preziosi. Per tale motivo ogni colonia deve avere un numero sufficiente di vecchi maschi e alcuni di loro devono essere in grado di vivere fino alla morte naturale in età avanzata. Per prevenire l’abbattimento eccessivo di tali esemplari, si pone un limite alla componente di vecchi maschi che può essere abbattuta per classe di età. Secondo la lettera b, nel gruppo di età dai sei-dieci anni può essere abbattuto un massimo del 10 per cento di vecchi maschi pro colonia. Secondo la lettera c nella classe di età superiore agli undici anni può essere abbattuto un massimo di esemplari vecchi del 15 per cento l’anno. Questa limitazione dei prelievi per fascia di età garantisce un aumento naturale della popolazione. Secondo la lettera d nella classe delle femmine devono essere protette le femmine che allattano (ai sensi dell’art. 7 cpv. 5 LCP).
Art. 4b Regolazione dei lupi
1
I lupi di un branco possono essere regolati solo se il branco interessato si è riprodotto con successo nell’anno in cui è stata autorizzata la regolazione. È ammesso l’abbattimento di un branco di un numero di lupi non superiore alla metà dei giovani lupi di meno di un anno di età.
2L’autorizzazione per la regolazione deve essere limitata all’areale abituale di attività del branco di lupi in questione e deve essere concessa per un periodo massimo di regolazione conforme all’articolo 7a capoverso 1 della legge sulla caccia. Se l’areale abituale di attività del branco di lupi si estende su più Cantoni, i Cantoni coordinano le loro autorizzazioni.
3I lupi che sono stati catturati o abbattuti secondo l’articolo 12 capoverso 2 della legge sulla caccia nell’areale abituale di attività del branco di lupi interessato e al più presto un anno prima del rilascio dell’autorizzazione per la regolazione devono essere conteggiati nel numero di lupi che possono essere regolati.
4La regolazione per prevenire i danni all’agricoltura può essere approvata solo se il Cantone ha informato in anticipo tutte le aziende agricole dell’areale abituale di attività del branco di lupi sulle misure di protezione del bestiame e su richiesta ha fornito consulenza alle aziende a rischio.
5La regolazione di lupi per la conservazione degli effettivi di artiodattili selvatici non è consentita se gli artiodattili selvatici compromettono la rigenerazione naturale del bosco nell’areale abituale di attività del branco di lupi in modo tale da rendere necessaria l’elaborazione di una strategia di prevenzione dei danni causati dalla selvaggina secondo l’articolo 31 dell’ordinanza del 30 novembre 19926 sulle foreste
6I lupi devono essere abbattuti lontano dal branco e, nella misura del possibile, nelle immediate vicinanze di insediamenti o di mandrie di animali da reddito.
6 RS 921.01
21 153-00010/00001/00085/00006/T194-0066