Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

Art. 4d Aiuti finanziari per i Cantoni

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L’importo degli aiuti finanziari per la sorveglianza e l’esecuzione di misure per la gestione di stambecchi, lupi e cigni reali è concordato tra l’UFAM e i Cantoni interessati. È calcolato:

a. nel caso degli stambecchi, a seconda del numero di colonie nonché del numero di animali per ogni colonia di oltre un anno di età;

b. nel caso dei lupi, a seconda del numero di branchi;

c. nel caso dei cigni reali, a seconda del numero di coppie nidificatrici.

2

L’importo annuo della Confederazione ammonta:

d. per gli stambecchi al massimo: 3 000 franchi di contributo di base per colonia nonché 1 500 franchi aggiuntivi per cento stambecchi che vivono in questa colonia e che hanno più di un anno di età;

e. per i lupi al massimo: 50 000 franchi per branco;

f. per i cigni reali al massimo: 10 000 franchi per 20-100 coppie nidificatrici, 20 000 franchi per 101-200 coppie nidificatrici nonché 30 000 franchi per oltre 200 coppie nidificatrici per Cantone.

La maggior parte (ca. il 90%) delle specie selvatiche presenti in Svizzera soggette alle disposizioni della legge sulla caccia sono protette (art. 2 LCP, in combinato disposto con l’art. 5 e l’art. 7 cpv. 1 LCP). Solo poche di queste numerose specie protette causano conflitti che richiedono interventi. Vi sono tuttavia singole specie protette che causano un grande onere alle autorità venatorie competenti nei Cantoni ai confini tra popolazione, insediamento, natura e fauna selvatica. L’aumento di tale onere è correlato a quello degli effettivi di tali specie. Poiché l’esecuzione della legge sulla caccia è di responsabilità dei Cantoni (art. 25 cpv. 1 LCP). La Confederazione concede ora ai Cantoni aiuti finanziari globali sulla base di accordi programmatici per la sorveglianza e l’attuazione di misure per la gestione delle specie selvatiche di cui all’articolo 7a capoverso 1 LCP. Secondo il presente articolo, l’UFAM amplierà l’accordo programmatico esistente sulle aree federali di protezione della fauna selvatica con gli aiuti finanziari secondo l’ordinanza sulla caccia (art. 4d OCP), ordinanza sulle aree di protezione della fauna selvatica (art. 15a OAPFS ) e l’ ordinanza sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori (art. 15a ORUAM) e negozierà con i Cantoni.

Capoverso 1: per garantire il calcolo obiettivo degli aiuti finanziari, è necessario stabilire dei parametri specifici per specie. Per il calcolo dell’importo dell’aiuto finanziario per Cantone si prende sempre come base l’ultimo rilevamento a livello nazionale in relazione all’anno delle trattative. Se durante il periodo di un accordo programmatico vengono formati nuovi branchi di lupi, gli aiuti finanziari saranno pagati con decisione individuale per ogni anno in corso.

Il capoverso 2 stabilisce i contributi finanziari massimi possibili della Confederazione ai Cantoni per le specie di cui al capoverso 1. Secondo un calcolo approssimativo, la Confederazione riceve attualmente dai Cantoni aiuti finanziari per circa 1 milione di franchi. L’importo è costituito approssimativamente dalle seguenti somme: lettera a: con le attuali 41 colonie di stambecchi, un effettivo di circa 18 500 animali e i contributi fissi, i costi annuali per gli stambecchi ammontano a circa 400 000 franchi. Lettera b: con il lupo, con gli attuali 8 branchi e il contributo fisso, ciò comporta costi di circa 400 000 franchi all’anno. Lettera c: con il cigno reale, l’attuale effettivo di circa 600-700 coppie nidificatrici, la loro distribuzione tra i Cantoni e i contributi fissi comportano costi annuali di 200 000 franchi scarsi.

Art. 4ter

Abrogato

Con il trasferimento della regolazione alle zone di tranquillità della selvaggina nell’articolo 4e, l’attuale articolo 4terpuò essere abrogato.

24 153-00010/00001/00085/00006/T194-0066