Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

possono nascere anche dal pericolo di predazione costituito dai grandi predatori, soprattutto quando le specie predate dal lupo si ritirano in luoghi particolarmente sicuri, ad esempio in boschi di protezione su versanti ripidi. In ogni caso, la valutazione dei danni da selvaggina spetta al Cantone. È chiaro, tuttavia, che i danni causati dalla selvaggina nella foresta non devono influire sulla valutazione di un progetto di regolazione che ha lo scopo di evitare un pericolo per l’uomo o di prevenire danni causati da grandi predatori.

Lettera c: i cigni reali nidificano prevalentemente sulle sponde dei laghi, negli stagni o presso sbarramenti lungo i fiumi. Se in passato i Cantoni si lamentavano di conflitti con i cigni reali, si trattava per lo più di problemi regionali con la presenza massiccia di escrementi nei prati da falciatura, nei prati vicini a stabilimenti balneari o di problemi locali di sicurezza aeroportuale. Tuttavia, il problema dei danni locali si contrappone la fondamentale mobilità dei cigni, che possono volare su distanze considerevoli. Per questo motivo, prima di un progetto di regolazione secondo il numero 1, il Cantone deve designare un perimetro d’intervento significativo in cui i cigni si muoveranno e contrapporlo alla diffusione delle coppie di cigni sul territorio cantonale. Nel caso di laghi più grandi il territorio d’intervento dovrebbe coincidere con la superficie del lago stesso; nel caso di corsi d’acqua più ridotti, occorre invece stimare un bacino imbrifero significativo. Se in tali regioni d’intervento sono interessati più Cantoni, è necessario un accordo intercantonale e le autorizzazioni devono essere rilasciate in modo coordinato. Secondo il numero 2, i Cantoni illustrano all’UFAM se e quali misure sono state adottate senza successo da terzi e quando, volte a prevenire danni o evitare pericoli causati da cigni, ad esempio misure per scacciare cigni dalle piste di aeroporti o recinzioni elettrificate allestite a protezione dei prati da falciatura. Secondo il numero 3 il Cantone deve dimostrare che il l divieto generale di offrire cibo è stato applicato anche nel caso del cigno.

Spesso l’alimentazione delle popolazioni locali di uccelli sono molto importanti ai fini delle concentrazioni locali delle stesse e quindi anche per i danni che ne derivano.

Capoverso 3: il capoverso regola l’obbligo cui sono soggetti i Cantoni di rapportare all’UFAM eventuali regolazioni effettuate. Una volta completata la regolazione degli effettivi occorre esaminare il luogo e il momento della stessa, in particolare anche fino a che punto gli obiettivi di regolazione sono stati raggiunti.

Art. 4bis

Abrogato

L’articolo vigente «Regolazione dei lupi» è abrogato, in quanto la fattispecie è ora trattata all’articolo 4b.

Art. 4a Regolazione degli stambecchi

1

Gli stambecchi di una colonia possono essere regolati solo se la colonia interessata comprende più di cento animali di oltre un anno di età. I Cantoni coordinano l’autorizzazione della regolazione per le colonie che si estendono su più Cantoni.

2

Per la regolazione valgono le seguenti limitazioni annuali:

a. non più del 50 per cento degli animali abbattuti di una colonia può essere di sesso maschile;

b. non più del 15 per cento dei maschi abbattuti di una colonia può essere di età compresa tra i sei e i dieci anni di età nonché dei maschi di undici anni di età e più vecchi di una colonia;

c. le femmine che allattano sono protette.

L’attuale ordinanza sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi (ORES; RS 922.27) è sostituita dalle disposizioni degli articoli 4 e 4a. Come finora, la regolazione degli stambecchi è avvenuta in funzione della prevenzione di danni al loro spazio vitale, in particolare al bosco di protezione in montagna. In quest’ottica si è rinunciato all’adozione preliminare di misure volte a prevenire tali danni, dato che avrebbe comportato costi sproporzionatamente elevati

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