Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

Capoverso 2: in linea di principio, la legislazione in materia di protezione degli animali disciplina i requisiti applicabili all’abbattimento di vertebrati (cfr. cap. 8 OPAn). Si applica il principio secondo cui il decesso deve avvenire dopo un precedente stordimento per dissanguamento (art. 178 OPAn, in combinato disposto con l’art. 179d OPAn). Per l’uccisione di selvaggina nell’ambito della caccia è stato quindi abolito l’obbligo di stordimento (art. 178a cpv. 1 OPAn), ma non il requisito secondo cui la morte deve avvenire in linea di principio per dissanguamento. Vale inoltre il principio, sancito nella legislazione in materia di protezione degli animali, secondo cui l’uccisione deve essere effettuata in modo corretto e che il metodo utilizzato deve portare alla morte rapida e sicura dell’animale selvatico (art. 179 e art. 179d cpv. 2 OPAn). Per realizzare questo aspetto, il presente articolo stabilisce che solo il colpo di un’arma da fuoco (fucile da caccia) è considerato un modo corretto per uccidere mammiferi e uccelli selvatici. Questo articolo stabilisce ora che, in linea di principio, solo il colpo di

un’arma da fuoco (fucile da caccia) è considerato un modo corretto. Questa menzione diretta delle armi autorizzate per la caccia consente ora - a differenza dell’attuale ordinanza - di astenersi dal vietare esplicitamente altre armi per la caccia, come per esempio quelle bianche (p. es. archi, balestre, fucili ad aria compressa, lance, fionde, coltelli, lance) o le armi da pugno (p. es. pistole o rivoltelle). Per l’esercizio della caccia sono pertanto vietati tutti questi altri tipi di arma dato che non figurano nel capoverso 2 (procedura di esclusione). Quando si usa un fucile da caccia e alle distanze di tiro abituali nella caccia, la morte più veloce e sicura può essere ottenuta con un colpo in canna (ovvero zona cuore-polmone nel torace). La mira deliberata ad altre parti del corpo – in particolare alla testa o al collo – deve essere tuttavia respinta per motivi di protezione degli animali2. È vero che i colpi al sistema nervoso centrale della testa (cervello)provocherebbero una morte improvvisa. Tuttavia, il campo del colpo è estremamente ridotto rispetto alla camera, quindi anche leggeri movimenti dell’animale o una valutazione errata della traiettoria del proiettile comporterebbero un rischio nettamente maggiore di lesioni gravi dell’animale. Per motivi di protezione degli animali, il principio secondo cui l’area di mira per un colpo di proiettile deve situarsi tra la base del collo e il diaframma (zona cuore-polmoni) si applica alle consuete distanze di tiro da caccia e, nel caso di un colpo di fucile, anche nella metà anteriore del corpo. Si noti che l’abbattimento di emergenza di animali selvatici ammalati, feriti o incapaci di volare avviene su distanze molto ridotte, motivo per cui per dare il colpo di grazia, in deroga a questo principio, si applicano norme speciali (cfr. riserva al cpv. 6). È prevista una riserva anche per l’impiego di rapaci nell’ambito della falconeria e nella ricerca di animali selvatici feriti con cani (cfr. riserva all’art. 2a cpv. 2 e 3).

Capoverso 3: secondo il capoverso 2, in linea di principio è possibile cacciare solo con un fucile da caccia. L’attuale capoverso 3 vieta ora alcuni tipi di armi, in particolare i fucili costruiti per l’occultamento (bracconaggio), o con una potenza di fuoco eccessiva (armi da fuoco per il tiro a raffica, armi a pallini ecc.). Le disposizioni sono state sostanzialmente riprese dall’attuale ordinanza sulla caccia, riorganizzate e modificate in alcuni punti importanti. Le lettere a-c vietano i fucili per la caccia molto corti o la cui lunghezza può essere notevolmente ridotta a scopo di occultamento senza impedirne la funzionalità di base (prontezza a sparare). L’aggettivo «pieghevole» di cui alla lettera b si riferisce in particolare ai fucili da sopravvivenza, la cui lunghezza può essere notevolmente ridotta (p. es. Springfield M6 Scout). Non sono esplicitamente interessati da questa disposizione i fucili a bascula (p. es. fucili a doppia canna, drilling) o i fucili «take-down», spesso utilizzati per la caccia. Questi differiscono dai fucili vietati di cui alle lettere a-c in quanto la loro lunghezza non si accorcia

quando vengono piegati e, se smontati, prima di essere pronti a sparare devono essere di nuovo assemblati con varie manipolazioni. I fucili vietati secondo le lettere d-f corrispondono in buona misura all’attuale ordinanza sulla caccia, con l’importante eccezione che in futuro i silenziatori non figureranno più come proibiti in questo capoverso. Il motivo più importante della loro autorizzazione per la caccia è la protezione della salute degli esseri umani e dei

2 La scelta di puntare volontariamente alla testa o al collo della selvaggina è riservata a situazioni particolari. Per esempio, quando una contaminazione sanguigna dell’area circostante deve essere evitata al massimo durante la lotta alle epizoozie o durante l’abbattimento di emergenza di selvaggina. 9 153-00010/00001/00085/00006/T194-0066