Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

Art. 15 rubrica

Indennità per i danni arrecati dalla selvaggina

Con l’aggiunta all’articolo 11 capoverso 6 LCP della fattispecie dei nuovi contributi per gli aiuti finanziari della Confederazione ai costi per le misure di promozione delle specie e degli spazi vitali da parte dei Cantoni, sia il titolo della sezione 6 che le rubriche degli articoli 14, 15 e 15a devono essere adeguati. Questo articolo disciplina i risarcimenti dei danni causati dalla selvaggina, che sono attribuibili alle aree di protezione della fauna selvatica.

Art. 15a Aiuti finanziari per i provvedimenti di promozione delle specie e degli spazi vitali

1L’importo degli aiuti finanziari globali ai costi di pianificazione e di attuazione dei provvedimenti di protezione delle specie e degli spazi vitali, in particolare secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettere b e c, dipende dalla portata, dalla qualità, dalla complessità e dall’efficacia dei provvedimenti; l’importo è concordato tra la Confederazione e i Cantoni interessati.

I provvedimenti di promozione delle specie e degli spazi vitali dipendono dalle comunità di specie e dai tipi di spazi vitali esistenti e quindi variano notevolmente da una zona di protezione della fauna all’altra. Per questo motivo, per ogni zona protetta è necessaria una panoramica dei valori naturali esistenti e delle possibilità di promozione. Inoltre, anche i costi di eventuali misure di promozione variano molto, per cui un contributo forfettario è difficilmente possibile e solo una partecipazione proporzionale della Confederazione ai costi effettivi ha senso. L’UFAM elencherà una serie di possibili misure nonché la determinazione dei costi ammissibili ai contributi nell’aiuto all’esecuzione concernente la perequazione finanziaria nazionale.

Ordinanza del 21 gennaio 199116 sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori

Art. 2 cpv. 2 lett. c

L’inventario federale delle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori (inventario) comprende per ogni zona protetta:

c disposizioni particolari che differiscono dalle disposizioni generali di protezione di cui agli articoli 5 e 6 nonché la loro durata di validità;

La disposizione di questa lettera sarà riformulata. Per «misure particolari» s’intende che la scheda degli oggetti per ogni singola area di protezione può elencare, oltre agli obiettivi specifici di protezione, anche disposizioni che sono specificamente orientate alla singola area di protezione e che si applicano esclusivamente a essa. Può trattarsi, per esempio, della menzione in buona fede di un vecchio diritto d’uso che esisteva già prima che l’area fosse protetta. Anche se queste disposizioni possono discostarsi dalle disposizioni di protezione, non devono pregiudicare in modo sostanziale l’effettivo obiettivo di protezione dell’area. L’adeguamento proposto corrisponde alla formulazione dell’articolo 2 capoverso 2 lettera c OBAF.

16 RS 922.32 61 153-00010/00001/00085/00006/T194-0066