Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 45 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione Legge COVID-19
La Confederazione e i Cantoni devono partecipare per metà ai provvedimenti definiti congiuntamente e alle indennità per perdite finanziarie, comprese le relative spese d’esecuzione (ZG,
LU, SO, BS, SH, SG, GR e TI).
Il Cantone di AI chiede di prevedere un limite di spesa (richiesta simile di ZG). Il Cantone di GE si domanda se la ripartizione delle spese non debba essere disciplinata in sede di ordinanza.
ProCinema chiede che i fondi messi a disposizione dai Cantoni siano in un giusto rapporto rispetto al numero delle imprese culturali e alle perdite finanziarie registrate o future nel rispettivo Cantone.
Il Cantone di GL chiede di stralciare il capoverso 3. Attualmente non esiste alcun obbligo per i Cantoni di assumersi prestazioni erogate alle imprese culturali e calcolate autonomamente dal Consiglio federale. Secondo l’articolo 69 della Costituzione federale, la promozione della cultura compete ai Cantoni. Lo fanno notare anche i Cantoni di AR e VD, che propongono di riprendere l’attuale formulazione dell’ordinanza COVID cultura (RS 442.15) («La Confederazione finanzia per metà le indennità per perdita di guadagno approvate dai Cantoni.»).
5.8 Articolo 8
Sei Cantoni (ZH, BE, BS, AG, AR e VS) approvano espressamente il proseguimento dei provvedimenti di promozione indiretti nel settore dei media adottati dal Consiglio federale mediante le ordinanze del 20 maggio 2020, che avevano una durata limitata a sei mesi (pure impressum). Per il Cantone di GL i provvedimenti da adottare effettivamente vanno inseriti direttamente nella legge. Il Consiglio federale deve avere soltanto la facoltà di ordinare determinati provvedimenti nel settore dei media (SG). Secondo il Cantone dei GR, la partecipazione della Confederazione ai costi della distribuzione postale è insufficiente. La Confederazione deve partecipare, analogamente, anche ai costi della distribuzione mattutina, per cui le lettere a e b vanno adeguate di conseguenza. Il Cantone di ZG respinge un finanziamento di prestazioni dell’agenzia Keystone-ATS per i media elettronici attraverso i proventi del canone radiotelevisivo.
Anche il PS e i VERDI sostengono i provvedimenti a favore dei media. Per il PS la disposizione deve tuttavia essere completata con un divieto esplicito di versare dividendi.
Il PEV propone di inserire una disposizione secondo cui i provvedimenti per i media stampati si applicano al massimo fino all’entrata in vigore del pacchetto di provvedimenti a favore dei media (metà 2021). L’UDF propone, per motivi di pari trattamento, di estendere la cerchia dei giornali sostenuti ai quindicinali e ai mensili in abbonamento oppure di stralciare tutto l’articolo.
Per economiesuisse i provvedimenti sono sproporzionati e non sono immediatamente ne-