Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 45 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione Legge COVID-19

la garanzia costituzionale della via giudiziaria, e che la stessa andrebbe sancita a livello di legge.

Secondo il Cantone di BL, l’aiuto immediato va esteso in modo tale che gli operatori culturali indipendenti possano ricevere, nell’ambito di una procedura semplice, una prestazione di base forfettaria corrispondente a un’indennità giornaliera di almeno 70 franchi. Un simile provvedimento terrebbe meglio conto della loro situazione attuale e ridurrebbe anche l’onere sproporzionato per la trattazione delle domande. Anche il Cantone di ZH propone un’indennità forfettaria (al massimo 2000 fr. al mese).

Articolo 7 capoverso 1

GastroSuisse propone di completare la disposizione con un elenco di imprese culturali che comprenda anche discoteche, locali notturni e sale da ballo, che rappresentano una parte importante della scena culturale. Anche ProCinema e ASC chiedono che siano riconosciute degne di sostegno anche le imprese culturali con fine di lucro. L’USS e la Taskforce Culture propongono di stralciare la disposizione potestativa dell’articolo 7 capoverso 1 (nuova proposta per l’art. 7 cpv. 1: «Il Consiglio federale sostiene le imprese culturali e gli operatori culturali con aiuti finanziari.»).

Articolo 7 capoverso 2

La formulazione dell’avamprogetto è respinta in quanto ne risultano ripercussioni finanziarie per i Cantoni senza che questi abbiano il diritto di partecipazione. Il diritto di partecipazione va disciplinato per quanto riguarda la procedura, il calcolo dei contributi e le condizioni per il sostegno mediante indennità per perdite finanziarie (BE, OW, FR, BS e GR, proposta simile di ZG, BL, SH, TI, VD, VS e NE). Il capoverso andrebbe formulato come segue:

«Disciplina le condizioni per il sostegno, il calcolo dei contributi e la procedura per i provvedimenti finanziati integralmente dalla Confederazione. Nel settore dei provvedimenti finanziati congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni, le condizioni per il sostegno, il calcolo dei contributi e la procedura sono disciplinate congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni.»

ProCinema e ASC si aspettano che in caso di proseguimento dei provvedimenti il Consiglio federale provveda affinché il calcolo dei contributi e le condizioni per poter presentare una richiesta siano uniformi in tutta la Svizzera.

Articolo 7 capoverso 3

Il Cantone di ZH giudica opportuna la ripartizione per metà delle spese derivanti dalle indennità per perdite finanziarie. Si aspetta però una soluzione che permetta, nei casi in cui le attività delle imprese culturali hanno luogo esclusivamente in altri Cantoni, di ripartire le spese tra i Cantoni in cui si svolgono le attività e i Cantoni in cui hanno sede le imprese.