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Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 11 pagine

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Art. 115b Disposizioni transitorie della modifica del …

1 I contribuenti che desiderano allestire il rendiconto annuale secondo gli articoli 35 capoverso 1bis lettera b e 35a devono presentarne richiesta all’AFC entro 60 giorni dall’entrata in vigore della modifica del [data].

2 In caso di fornitura di beni dall’estero in territorio svizzero, che secondo l’articolo 53 capoverso 1 lettera a sono esenti dall’imposta sull’importazione in ragione dell’ammontare d’imposta irrilevante, l’assoggettamento del fornitore della prestazione inizia con l’entrata in vigore della modifica del [data] se:

a. quest’ultimo è considerato fornitore della prestazione secondo l’articolo 20 capoverso 4;

b. nel corso dei 12 mesi precedenti ha realizzato con tali forniture una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi;

c. e se è presumibile che anche nei 12 mesi successivi all’entrata in vigore della modifica eseguirà forniture simili.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.