Progetto

Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 11 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

Art. 8 cpv. 2 lett. b

2 È considerato luogo della prestazione di servizi:

b. per prestazioni di servizi di agenzie di viaggio: il luogo in cui il prestatore ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività;

Art. 10 cpv. 2 lett. b, c e d

2 È esentato dall’assoggettamento chi:

b. indipendentemente dalla cifra d’affari esercita un’impresa con sede, domicilio o stabilimento d’impresa all’estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni:

1. prestazioni esenti dall’imposta,

2. prestazioni escluse dall’imposta,

3. prestazioni che soggiacciono all’imposta sull’acquisto (art. 45–49);

c. quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico od organizzazione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari inferiore a 150 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2;

d. esercita un’impresa con sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero ed esegue sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni escluse dall’imposta.

Art. 13 cpv. 1

1 Se ne fanno richiesta, i soggetti giuridici con sede, domicilio o stabilimento d’impresa in Svizzera che sono legati tra loro dalla direzione unica di un soggetto giuridico possono riunirsi in un unico soggetto fiscale (gruppo d’imposizione). Nel gruppo possono essere inclusi anche soggetti giuridici che non esercitano un’impresa nonché persone fisiche.

Art. 15 cpv. 1 lett. g e 4bis

1 Sono solidalmente responsabili con il contribuente:

g. nei casi di cui all’articolo 93 capoverso 1bis: i membri degli organi incaricati della gestione degli affari, sino a concorrenza della garanzia loro richiesta.

4bis I venditori che eseguono forniture mediante una piattaforma elettronica rispondono sussidiariamente per l’imposta dovuta dalla persona che ha facilitato tali forniture e che è considerata fornitore della prestazione secondo l’articolo 20a.