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Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 11 pagine

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Art. 18 cpv. 1 e 3

1 Soggiacciono all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero le prestazioni eseguite sul territorio svizzero da contribuenti dietro controprestazione che non soggiacciono all’imposta sull’acquisto; tali prestazioni sono imponibili nella misura in cui la presente legge non preveda eccezioni.

3 Se una collettività pubblica designa i mezzi finanziari da essa versati come sussidio o contributo di diritto pubblico, si presume che si tratti di un sussidio o di un altro contributo di diritto pubblico.

Art. 20, rubrica

Fornitore della prestazione

Art. 20a Fornitore della prestazione in caso di piattaforme elettroniche

1 Nei confronti del venditore è considerato fornitore della prestazione chi, con l’ausilio di una piattaforma elettronica facilita l’esecuzione di una fornitura secondo l’articolo 3 lettera d numero 1, facendo interagire sulla piattaforma i venditori e gli acquirenti in modo tale che gli stessi possano concludervi un contratto. In questo caso vi è fornitura sia tra il venditore e questa persona, sia tra questa persona e l’acquirente.

2 Non è considerato fornitore della prestazione chi:

a. non partecipa né direttamente né indirettamente all’ordinazione di beni;

b. non realizza una cifra d’affari direttamente connessa alla transazione di cui ha facilitato lo svolgimento;

c. effettua unicamente il pagamento connesso alla fornitura;

d. effettua unicamente la pubblicazione di annunci per beni o prestazioni di servizi oppure si occupa di promuoverne la vendita;

e. effettua unicamente il reindirizzamento o il trasferimento dei clienti verso altre piattaforme elettroniche sulle quali sono offerti beni o prestazioni di servizi.

Art. 20b Destinatario della prestazione

1 Una prestazione è considerata ricevuta dalla persona che agisce quale destinatario della prestazione nei confronti dei terzi.

2 Se una persona agisce in nome e per conto di un’altra, la prestazione è considerata ricevuta dal rappresentato se il rappresentante:

a. può provare che agisce in qualità di rappresentante e può identificare chiaramente il rappresentato; e

b. comunica espressamente l’esistenza del rapporto di rappresentanza al fornitore della prestazione o l’esistenza di tale rapporto risulta dalle circostanze.