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Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 11 pagine

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3 È assoggettato all’imposta per le prestazioni di cui al capoverso 1 il destinatario delle stesse, se nell’anno civile acquista prestazioni secondo il capoverso 1 e l’articolo 45b per più di 10 000 franchi.

Art. 45b Imposta sull’acquisto per il trasferimento di diritti di emissione e

diritti analoghi

1 Soggiace all’imposta sull’acquisto il trasferimento di diritti di emissione, certificati e attestati di riduzione delle emissioni, garanzie di origine dell’elettricità e di diritti, attestati e certificati analoghi che non sono esclusi dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 19.

2 Il destinatario è assoggettato all’imposta se:

a. è una persona iscritta nel registro dei contribuenti; o

b. nell’anno civile acquista prestazioni secondo il capoverso 1 e l’articolo 45a per più di 10 000 franchi.

Art. 45c Persone iscritte nel registro dei contribuenti

Una persona è considerata iscritta nel registro dei contribuenti, se al momento dell’esecuzione della prestazione è iscritta nel registro dei contribuenti dell’AFC o dell’Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein.

Art. 48 cpv. 1

1 Il debito fiscale sorge:

a. al momento della ricezione della fattura;

b. per i contribuenti secondo gli articoli 45 capoverso 3 e 45b capoverso 2 lettera a che allestiscono il rendiconto secondo le controprestazioni ricevute (art. 40 cpv. 2) nonché, in caso di prestazioni senza presentazione della fattura, al momento del pagamento della controprestazione.

Art. 49 Responsabilità solidale, successione e sostituzione fiscali, fornitore e

destinatario della prestazione

Alla responsabilità solidale, alla successione e alla sostituzione fiscali nonché alla determinazione del fornitore e del destinatario della prestazione si applicano gli articoli 15–17, 20, 20a e 20b.

Art. 52 cpv. 2

Abrogato

Art. 53 cpv. 1 lett. m

1 È esente dall’imposta l’importazione di:

m. oro e leghe d’oro secondo l’articolo 23 capoverso 2 numero 12.