Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine
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Attribuendo la fornitura alle piattaforme, che sono meglio identificabili e meno numerose rispetto ai venditori che vi offrono i loro prodotti, di regola non è più necessario verificare se i venditori adempiono le condizioni per l’obbligo fiscale soggettivo.
Per il venditore vale quindi quanto segue: se dal punto di vista dell’IVA il luogo della fornitura è all’estero, la fornitura non soggiace all’IVA svizzera. Se il luogo della fornitura si trova sul territorio svizzero, per il venditore la fornitura è esente dall’imposta, purché la piattaforma sia iscritta nel registro dei contribuenti presso l’AFC (art. 23 cpv. 2 n. 13 AP-LIVA). Di conseguenza:
- i venditori esteri sono esentati dall’assoggettamento sul territorio svizzero (art. 10 cpv. 2 lett. b n. 1 AP-LIVA);
- i venditori con sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero, che eseguono simili forniture e realizzano con tali forniture una cifra d’affari pari o superiore a 100 000 franchi a livello mondiale, non sono esentati dall’assoggettamento (art. 10 cpv. 2 lett. a LIVA). Tuttavia, il loro onere fiscale non è superiore a quello dei venditori esteri, poiché le loro forniture effettuate sul territorio svizzero tramite piattaforme assoggettate all’imposta sono esenti dall’imposta.
La verifica dell’assoggettamento all’IVA delle piattaforme si svolge secondo le consuete regole previste all’articolo 10 LIVA. Se i beni forniti sul territorio svizzero provengono dall’estero, si ritiene che la piattaforma esegua forniture sul territorio svizzero se questa realizza, tramite piccoli invii esenti dall’imposta sull’importazione, una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi all’anno (art. 7 cpv. 3 lett. b LIVA; regolamentazione della vendita per corrispondenza). In questo caso la piattaforma è assoggettata all’imposta, a prescindere da dove è stabilita.